L’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è un diritto pieno e non comprimibile all’accesso al fine di svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855) da cui consegue che “ … i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione” (sen. C.d.S. n. 2716 del 4 maggio 2004).
Tuttavia, il consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l'obbligo di formulare istanze “ ... in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso" (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005 ed anche C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960). L’adempimento, infatti, non deve risultare eccessivamente gravoso per l’ente locale ed intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).