Legittimità o meno, ricomprendere suddette assunzioni tra tipologie lavoro flessibile, con conseguente assoggettamento medesime a limiti assunzionali (previsti art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001) - Estensione o meno - a uffici di cui sopra - modalità assunzionali previste citato art. 90, T.U. D.Lgs. n. 267/2000 - Applicazione art. 38, comma 3, richiamato D.Lgs. n. 267/2000.
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se al fine di assicurare il funzionamento dell'organo di consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, possa procedere all'assunzione a tempo determinato di collaboratori mediante l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica, ed inoltre, se le assunzioni effettuate ai sensi del citato articolo 90 possano essere ricomprese tra le tipologie di lavoro flessibile, e quindi soggette ai limiti previsti dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 38, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, riconosce autonomia funzionale e organizzativa ai consigli e a tal fine prevede che i comuni e le province provvedano, con norme regolamentari, a stabilire le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Lo stesso comma prevede, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province, lapossibilità di costituire strutture apposite per il funzionamento dei predetti consigli. A loro volta i consigli, con il regolamento da adottarsi ai sensi del comma 2, dell'articolo 38 in commento, provvedono a disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Ciò premesso, per quanto attiene alla possibilità di estendere agli uffici di cui sopra le modalità assunzionali previste dall'art. 90 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, si deve rilevare in primo luogo l'impossibilità di assimilare dette strutture a quelle previste dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, che, come noto, dettano norme esplicitamente per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite. Detta disposizione, che si configura quale norma speciale, non può essere applicata a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate dalla norma stessa. Occorre sottolineare, inoltre, che l'articolo 90 in commento, costituisce deroga ai principi generali sanciti costituzionalmente in materia di accesso, secondo i quali all'impiego di una pubblica amministrazione si accede mediante pubblica selezione (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 1/1999, n. 194/2002, n. 109/2002), e pertanto non è suscettibile di applicazione fuori dell'ambito di diretto riferimento.
Resta comunque salva, nell'ambito delle procedure di selezione pubblica, la facoltà dell'ente di prevedere, mediante specifica norma regolamentare, il possesso di particolari requisiti professionali in funzione della natura dei posti che l'organizzazione dell'ente riserverà al funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.
Per quanto attiene al secondo quesito, si fa presente che le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 90, non sono ricomprese nelle tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di contratti di lavoro che nascono intuitu personae in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente.
D'altronde, la natura speciale dei predetti contratti ha fatto si che gli stessi rimanessero esclusi dall'applicabilità della disciplina sulla stabilizzazione, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 3/2008 che, seppure antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è da ritenersi tuttora valida per la problematica esaminata.