Facoltà assunzionali - Applicabilità - per ente non rispettoso patto stabilità interno - art. 14, CCNL del 22.1.2004 stante difficoltà organizzative dell’area urbanistica.

Territorio e autonomie locali
2 Febbraio 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, utilizzare personale altra amministrazione (sensi suddetta disposizione) fine garantire funzionamento citata area, atteso prossimo collocamento in pensione (marzo 2009) responsabile area medesima - Ricorso assegnazione personale, sensi succitata disposizione.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha rappresentato l'impossibilità di effettuare assunzioni di personale a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 ed, inoltre, la necessità di garantire il funzionamento dell'area urbanistica il cui responsabile sarà collocato in pensione nel marzo del 2009. A tal fine, l'Ente ha chiesto se possa fare ricorso alla disposizione recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che consente di utilizzare personale di altra amministrazione.
Al riguardo, nel confermare il contenuto della ministeriale dell'11 luglio u.s., si ritiene utile precisare che la disciplina recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, non si sostanzia quale nuova assunzione in quanto, come chiarito con la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al medesimo contratto, resta fermo l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi.
Si ritiene, quindi, che l'Amministrazione in questione possa sopperire alle difficoltà organizzative rappresentate, ricorrendo all'assegnazione di personale ai sensi della succitata disposizione senza contravvenire al divieto assunzionale, posto per gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno dall'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.