RIMBORSO SPESE LEGALI AT SUB COMMISSARIO COMUNE NAPOLI RISULTATO ESTRANEO AI FATTI AL MOMENTO CHE RICOPRIVA L'INCARICO.

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2009
Categoria 
11.06 Organi di gestione straordinari: commissari e commissioni
Sintesi/Massima 

IL SUB COMMISSARIO , ANCHE SE DIPENDENTE STATALE- PROF. UNIVERSITA'- NON APPARTIENE AI RUOLI DEL M.I. E QUINDI NON PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DELLA SPESE LEGALI. IL GIUDIZIO PROMOSSO NEI SUOI CONFRONTI NON E' A SEGUITO ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI .

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 20 GENNAIO 2009

OGGETTO: Quesito su rimborso spese legali richieste dal Prof.

Si fa riferimento alla nota del 18 febbraio 2008, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questa Direzione in ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal prof...i. Il medesimo, nominato sub-commissario del comune di .. con decreto del Prefetto, in data 22 ottobre 1986, era stato coinvolto in un giudizio penale per fatti avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di sub-commissario. A seguito della sentenza n.8042/06, con la quale il Giudice ordinario ha assolto il prof. ..i per alcuni reati, per non aver commesso il fatto e, per altri, perché il fatto non sussiste, l'interessato ha chiesto, ai sensi dell'art.18 del DL n.67/97 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L 23 maggio 1997, n.135, il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale.
Al riguardo, si precisa che il citato art.18, comma 1, del D.L. n. 67/97 dispone che ' Le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.'.
Tale norma è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale ' Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nell'interpretazione di tale norma da condurre alla stregua dei principi che regolano il rapporto di mandato, le Sezioni Unite della Cassazione ( Cass., S.U., n10680 del 1994 ) ( e in senso conforme v. Cons. di Stato, Sez V, n.2242/00, Cass. Sez. V n.479 del 2006 e da ultimo Cass. Civ. Sez.I, 16/04/2008 n.10052) hanno osservato che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Il Legislatore si è , quindi, riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico.
Occorre precisare, peraltro, che la Cassazione con sent. Cass. Civ. Sez. I, 16/04/2008 n.10052 ) sopraccitata, in conformità a precedenti orientamenti giurisprudenziali ( cfr. Cass. Sez Un., n.10680, del 1994) ha ribadito che l'ipotesi prevista dall'art.1720, comma 2, c.c. non si verifica '. neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'.
Nel caso in esame mancano i presupposti per applicare il citato articolo 18 , comma 1, del D.L n.67/97 per due motivi:
1) il prof. Gagliardi anche se dipendente statale, in quanto docente ordinario della Facoltà di Ingegneria presso l'Università di Napoli, non appartenendo ai ruoli del Ministero dell'interno non può chiedere allo stesso il rimborso delle spese legali sostenute;
2) il giudizio promosso nei confronti del prof. .... non è conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Infatti l'attività di sub-commissario non rientra negli obblighi istituzionali propri dell'attività di docente universitario.
Ad avviso di quest'ufficio, poiché il giudizio penale si riferisce a fatti inerenti all'attività di sub-commissario, attività che è consistita nell'affiancare il commissario nella temporanea amministrazione dell'ente, si ritiene che la richiesta di rimborso delle spese legali debba essere inoltrata al Comune in quanto l'attività svolta da sub-commissario è equiparabile a quella di un amministratore. Sarà poi il Comune a valutare se tali spese possano essere rimborsate secondo i parametri stabiliti dalla giurisprudenza.