IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' ART. 63 C.2 TUOEL NEL PRIMO CASO ---NO INCOMPATIBILITA' A MENO CHE NON SIANO CONFERITI AL MEDICO DIPENDENTE ASL POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO DELL'AZIENDA SANITARIA.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 20 GENNAIO 2009
OGGETTO: Richiesta parere in materia di incompatibilità dei consiglieri comunali . Applicabilità art.63 del D.Lgs n.267/00.
Si fa riferimento alla nota del 17 ottobre u.s. con la quale codesto Comune ha chiesto di sapere se ricorra l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n.2, del T.U.O.E.L. , in due ipotesi.
Nella prima chiede se possa essere affidata alla società, che aveva installato alcuni impianti comunali e che attualmente ha come amministratore unico un consigliere comunale, non ancora amministratore all'epoca dell'installazione degli impianti, la manutenzione occasionale degli stessi.
Nella seconda chiede se, a seguito di una stipula di una convenzione tra il Comune e l'ASL di zona , sia possibile affidare ad un medico, dipendente della stessa ASL, divenuto consigliere comunale, l'attività concernente gli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla salute dei lavoratori al fine del rilascio dei giudizi di idoneità connessi alla mansione da svolgere .
Al riguardo, si rappresenta che la Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.2 , T.U.O.E.L,- la cui ratio risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità-, pone , ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: una di natura soggettiva e l'altra di natura oggettiva. La prima richiede che il soggetto rivesta la qualità di titolare , o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e si debba trovare in una situazione incompatibile con l'esercizio della carica elettiva; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione ( eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici), allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune. La norma , pertanto, comprende tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune, e quindi di interesse generale, possa dar luogo , nell'esercizio della carica del ' partecipante' , eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale( cfr.Sent. Cass. Civ. Sez.I, ord.n..550 del 16-01-2004).
Quest'ufficio è dell'avviso che nel primo caso la fattispecie rappresentata debba essere esaminata in ragione della statuizione recata dal comma 1, n.2, dell'art.63 del D.Lgs. n.267/00, che espressamente prevede incompatibilità per colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati. Il comma 2 del citato art.63 ha, infatti, escluso l'ipotesi di incompatibilità solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, tenuto conto che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato.
Alla luce delle considerazioni esposte , si ritiene che la situazione prospettata rientri nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n .2 del T.U.O.E.L. e, quindi, conseguentemente non si condivide l'affidamento occasionale del servizio manutenzione impianti alla società in questione.
Non si ritiene, invece, che, in base alla medesima norma , possa ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità nel secondo caso prospettato da codesto Ente, a meno che non risulti che al medico dipendente dalla ASL in questione siano conferiti poteri di rappresentanza o di coordinamento dell'azienda medesima.