INDENNITA' PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ADEGUARE LE NORME STATUTARIE A QUANTO PREVISTOA DALL'ART. 82 TUOEL ED EVENTUALE RECUPERO DI IMPORTI MAGGIORI EVENTUALMENTE CORRISPOSTI

Testo 

Class. n.15900/TU/82 Roma, 20 gennaio 2009

OGGETTO: Indennità di carica presidente del consiglio
comunale.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
Economico – Compensi: indennità.

Con riferimento alla nota sopracitata, nel richiamare quanto già rappresentato con la nota pari numero del 21 marzo 2008, si rileva che la circostanza, rappresentata dal Comune di..., che 'gli incrementi dei benefici economici previsti per il presidente del consiglio comunale non superano la percentuale di aumento di cui all'art. 11, comma 3, del D.M. 119/2000' non rileva al fine di escludere l'illegittimità della norma statutaria che prevede l'attribuzione a tale carica 'di un compenso pari all'importo corrisposto quale indennità del vice-sindaco', considerato che la materia dello status degli amministratori locali è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Va peraltro rilevato che il mancato superamento delle percentuali di incremento previste dalla normativa statale è puramente occasionale e potrebbe non perpetuarsi con il variare di tale disciplina.
Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, l'Ente interessato dovrà procedere ad adeguare le norme statutarie a quanto previsto dall'art. 82 de T.U.O.E.L. e potrà esimersi dal recupero dei maggiori importi eventualmente corrisposti solo qualora, come attestato dal Comune, il compenso attribuito al presidente del consiglio comunale non superi le percentuali di incremento di cui al citato art. 11, comma 3, del D.M. 119/2000.
Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.
Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento.