IlConsiglio di Stato ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali delle pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l’accertamento dell’assenza di responsabilità dell’amministratori in relazione al fatto generatore dell’esborso anticipato nel giudizio penale. Ha, altresì, ribadito che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile “concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza all’adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per l’espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l’espressione ‘a causa’ all’espressione ‘in occasione dell’incarico’, contenuta nell’art. 1754 cod. civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico. L’ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l’attività di esecuzione dell’incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un’azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l’azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (artt. 1343 e 1418 cod. civ.). Ma la verificazione dell’ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall’accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessario tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” (cfr., in tal senso, Corte Suprema di Cassazione – sez. I civile, 16 aprile 2008, n. 10052).
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l’amministratore in questione non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute a seguito del giudizio de quo.