Forme associative. Art. 2, comma 28, legge 244/2007.

Territorio e autonomie locali
26 Settembre 2008
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

Il vincolo di cui all'art. 2, comma 28, della legge finanziaria 2008 va inteso nel senso della impossibilità per i comuni della adesione multipla alle forme associative della stessa tipologia.

Testo 

E' stato richiesto a quest'Ufficio un parere in merito alla possibilità per un comune, già facente parte di un consorzio, di aderire anche ad un'unione di comuni. L'art. 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, così come modificato dall'art. 35bis, D. L. n. 248/2007, impone a tutti gli enti locali di aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000.
Preliminarmentesi osserva che i nuovi vincoli non producono i propri effetti sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, in particolare sulle società interamente o parzialmente partecipate dall'ente territoriale.
Ciò in quanto, in disparte la diversa natura giuridica delle società partecipate rispetto alle forme associative di cui al citato comma 28, un'interpretazione allargata della norma in questione contrasterebbe con la sempre più marcata affermazione, tra le forme di gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, di cui all'art. 113 del TUEL, della costituzione di società interamente o parzialmente partecipate dall'ente locale.
Il vincolo, peraltro, va inteso nel senso di impossibilità dei comuni di adesione multipla alle forme associative della stessa tipologia.
Le disposizioni in parola non si applicano alle forme associative non richiamate dal legislatore né a quelle previste come obbligatorie da norme di legge nazionali e regionali, in particolare ai consorzi obbligatori.