QUESITO CONCERNENTE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER UN PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON L'ARCHIVIAZIONE

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2008
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

IlConsiglio di Stato ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali delle pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l’accertamento dell’assenza di responsabilità dell’amministratori in relazione al fatto generatore dell’esborso anticipato nel giudizio penale. Ha, altresì, ribadito che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile “concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza all’adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per l’espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l’espressione ‘a causa’ all’espressione ‘in occasione dell’incarico’, contenuta nell’art. 1754 cod. civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico. L’ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l’attività di esecuzione dell’incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un’azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l’azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (artt. 1343 e 1418 cod. civ.). Ma la verificazione dell’ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall’accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessario tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” (cfr., in tal senso, Corte Suprema di Cassazione – sez. I civile, 16 aprile 2008, n. 10052).
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l’amministratore in questione non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute a seguito del giudizio de quo.

Testo 

Class. n. 15900/10/B/1/A Roma, 24/09/08

OGGETTO: Quesito concernente rimborso spese legali.

Si fa riferimento al quesito diretto a conoscere se codesto ente possa legittimamente rimborsare al sindaco le spese legali sostenute per un procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione, nel quale l'amministratore risultava imputato dei reati di cui agli artt. 479, 640 e 61, comma 2 del codice penale.
Al riguardo, va rilevato che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
E' utile premettere che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato al riguardo che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità del rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione per i primi ed un rapporto variamente configurato in dottrina (ma comunque non di lavoro subordinato) per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2, del codice civile. In base a tale norma '. il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali delle pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratori in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile 'concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza all'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per l'espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione 'a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico', contenuta nell'art. 1754 cod. civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (artt. 1343 e 1418 cod. civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessario tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso' (cfr., in tal senso, Corte Suprema di Cassazione – sez. I civile, 16 aprile 2008, n. 10052).
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l'amministratore in questione non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute a seguito del giudizio de quo.