Possibilità o meno, riassunzione suddetto dipendente (cat. D3) atteso lasso di tempo trascorso (da giugno 1999) e termine (5 anni) previsto sopra citata norma contrattuale - Applicazione comma 5, art. 110, D.Lgs. n. 267/2000.
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di riassumere un dipendente di cat. D3, cessato dal servizio per dimissioni in data 1.6.1999, in ragione di un incarico dirigenziale conferito da altro ente locale ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, dato il lungo tempo trascorso, l'Ente ha chiesto se sia applicabile l'art. 26 del CCNL del 14.9.2000, che prevede che la ricostituzione del rapporto di lavoro può essere richiesta entro il termine di 5 anni.
Al riguardo, si fa presente che il legislatore con la previsione contenuta al comma 5 del predetto art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo la possibilità del dipendente di richiedere la riassunzione in servizio alla cessazione dell'incarico a tempo determinato, ha introdotto una particolare norma di tutela del lavoratore, ulteriore rispetto a quella prevista dalla fonte contrattuale, ovvero dal citato art. 26 del CCNL del 14/9/2000, integrato dall'art. 17 del CCNL del 5/10/2001, disciplinante la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Si ritiene, quindi, che al caso in esame non possa applicarsi il termine di 5 anni previsto dalla norma contrattuale ex articolo 26, bensì debba farsi riferimento alla sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo comma 5 dell'art. 110, che dispone la riassunzione del dipendente, qualora lo stesso ne faccia richiesta nei termini stabiliti dalla norma stessa, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica.