Validità o meno, suddetta procedura concorsuale o implicita abrogazione citata norma da disposizioni cui art. 49, D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito in L. n. 133 del 6.8.2008.
Con una nota, la Commissione straordinaria di un comune, ha rappresentato di avere indetto ai sensi dell'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007, una procedura selettiva interamente riservata agli ex titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno svolto ininterrottamente attività lavorativa presso l'Ente dal 2001 al 2007 come giardinieri, per l'assunzione a tempo pieno, per tre mesi, di n. 6 unità professionali. In particolare, la Commissione ha chiesto di conoscere se l'applicazione della suddetta norma debba ritenersi implicitamente abrogata dalle disposizioni recate dall'art. 49 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 49 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, reca la nuova disciplina sul lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, riformulando il contenuto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 già modificato, come noto, dal richiamato art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007.
E' di tutta evidenza, quindi, che per tutte le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile dovrà, allo stato attuale della normativa, farsi riferimento al testo dell'art. 36 così riformulato.
Ciò premesso, relativamente alla procedura concorsuale indetta per l'assunzione a tempo determinato degli ex titolari di contratti di collaborazione, confermando il parere reso dalla scrivente con nota del 17 aprile u.s, si ritiene utile precisare che al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno, ogni amministrazione è tenuta a riservare, nel triennio di riferimento, almeno il 50 per cento dei posti disponibili risultanti dalla dotazione organica vigente, ex art. 1, comma 558 della legge n. 296/2006, e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al concorso pubblico.