Inquadramento personale ruolo svolgente funzioni avvocato (atteso possesso diploma laurea in giurisprudenza ed iscrizione Albo speciale presso Tribunale competente) in categoria giuridica D1 (ex VII qqualifica funzionale).

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2008
Categoria 
15.01.01 Inquadramento
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, continuazione - per citato personale - svolgimento suddette funzioni o necessario possesso categoria giuridica D3.

Testo 

Con una nota, è stato fatto presente che due dipendenti di ruolo, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, svolgono funzioni di avvocato, essendo iscritti all'Albo speciale presso il Tribunale competente. Poiché i suddetti dipendenti risultano inquadrati nella categoria giuridica D1, in quanto provenienti dalla ex VII q.f., è stato chiesto di sapere se detti dipendenti possano continuare a svolgere le funzioni di avvocato ovvero debbono essere in possesso della categoria giuridica D3.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il CCNL 31.3.1999, relativo al nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, ha previsto nell'ambito delle unitarie categorie B e D due diverse soglie di accesso, relative rispettivamente alle posizioni economiche B1 (ex IV qualifica funzionale) – D1 (ex VII qualifica funzionale); ed alle posizioni iniziali B3 (ex V qualifica funzionale)-D3 (ex VIII qualifica funzionale); in queste ultime posizioni confluiscono, ai sensi dell'art.3, comma 7 del medesimo CCNL particolari profili ai quali è riconosciuto un trattamento tabellare definito dal successivo art. 13,comma1. In tale ambito gli enti dovevano individuare i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3, tenendo conto della esemplificazione dei profili stessi operata dall'allegato A al predetto CCNL, nel senso che in presenza di profili con caratteristiche che, secondo il precedente ordinamento professionale, ne consentivano la collocazione nella ex V ovvero nella ex VIII q.f, essi nel nuovo sistema di classificazione dovevano essere inseriti nelle categorie B e D, con trattamento tabellare iniziale B3 e D3.
Ciò posto, relativamente al caso di specie, si deve ritenere corretto l'inquadramento del personale appartenente alla ex VII q.f. alla categoria D1. Per quanto attiene poi la possibilità per i dipendenti di categoria D1 di continuare a svolgere le funzioni di avvocato, essendo regolarmente iscritti all'albo speciale, si ritiene che nulla osti allo svolgimento di dette funzioni, tenuto conto che il predetto CCNL nel disporre l'accorpamento in un'unica categoria D delle ex qualifiche funzionali 7^ e 8^ ha inteso riconoscere alle medesime la stessa responsabilità prevedendo che le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.