Conferimento qualifica di ausiliare traffico a soggetti diversi da quelli addetti servizi o corpi di polizia municipale - Normativa applicabile.

Territorio e autonomie locali
18 Settembre 2008
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno, conferimento (mediante ordinanza sindacale) suddette funzioni a dipendenti istituto vigilanza - Applicazione disposizioni art. 17, commi 132 e 133,L. n. 127 del 15.5.1997 (relativamente a elencazione categorie soggetti cui conferire predette funzioni ed individuazione specifico ambito di competenza cui le stesse debbono essere esercitate).

Testo 

Con nota diretta alla competente Prefettura, pervenuta per conoscenza a questo Ministero, un Consigliere comunale ha richiesto un intervento del Prefetto ritenendo illegittimo, per contrasto con la circolare n. 30 del 7 agosto 2007 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, il conferimento della qualifica di ausiliare del traffico a dipendenti di un istituto di vigilanza, avvenuto con ordinanza sindacale del 14/7/2008.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 3, 5 e 7 della legge n. 65/1986, legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni attraverso il servizio di polizia municipale.
Al personale appartenente ai corpi e/o servizi di polizia municipale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) del Codice della strada ex D.lgs. 285/1992, sono attribuiti i compiti relativi ai servizi di polizia stradale da svolgersi nell'ambito del territorio di competenza.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, previo un esame di qualificazione, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono.
Con l'introduzione delle disposizioni dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15.5.1997, n. 127, si è inteso fornire ai comuni, mediante il conferimento al sindaco della facoltà di nominare persone che possono accertare violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate, uno strumento di contrasto di comportamenti irregolari che contribuiscono gravemente a congestionare la circolazione nei centri abitati.
La norma in esame, tuttavia, elenca in modo tassativo le categorie di soggetti alle quali il sindaco ha facoltà di conferire le predette funzioni di prevenzione e accertamento e individua, altresì, lo specifico ambito di competenza in cui le stesse debbono essere esercitate. Dette funzioni possono essere conferite ai dipendenti del comune diversi da quelli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale; ai dipendenti di enti o imprese, quali ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private, alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, e al personale ispettivo dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, relativamente alle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate
Alla luce delle suesposte disposizioni normative e delle istruzioni impartite per la corretta applicazione delle stesse dal Dipartimento di P.S. con note n. 300/A/26467/110/26 del 25/9/1997, n. 300/A/55042/110/26 del 17 agosto 1998, e da ultimo con note n. 557/PAS.7762.12982(10) e n. 300 A/1/25453/110/26 del settembre 2007, e tenuto conto di quanto contenuto nella richiamata circolare n. 30 del 7/8/2007, si deve ritenere preclusa la possibilità di conferire le predette funzioni di ausiliare del traffico a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento, quali i dipendenti di istituti di vigilanza privata.
Tale orientamento è stato condiviso dal Dipartimento di P.S. e dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione e per gli Uffici Territoriali del Governo, opportunamente interessate dalla scrivente, con rispettive note n. 557/PAS.14558.12982(10)1 del 10 ottobre 2008 e n. 0005694 del 23 ottobre 2008.