Nelle more dell’approvazione dell’apposita disciplina statutaria (da adottarsi ai sensi dell’art. 43, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000), in via transitoria, deve ritenersi applicabile, il regime disposto dall’art. 289 del T.U. n. 148/1915 secondo la lettura, del citato art. 43, co. 4 del T.U.E.L. in combinato disposto con l’art. 273, co. 6 del medesimo T.U.E.L. n. 267 che prevede tale ipotesi.
E' stata sottoposta alla scrivente la richiesta di parere del comune di XXXXXX inerente alla fattispecie della decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
In proposito, si condivide l'avviso espresso da codesta Prefettura, che ha ritenuto applicabile, nelle more dell'approvazione dell'apposita disciplina statutaria, (da adottarsi ai sensi dell'art. 43, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000), il regime disposto dall'art. 289 del T.U. n. 148/1915.
Difatti, la surriferita norma di cui all'art. 43, co. 4 del T.U.E.L. (con la quale è stata demandata allo statuto dell'ente locale la disciplina sulla materia considerata) va letta in combinato disposto con l'art. 273, co. 6 del medesimo T.U.E.L. n. 267 che dispone l'applicabilità, in via transitoria (vale a dire sino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari), della disciplina contemplata dall'art. 289 del T.U. n. 148/1915.
In ogni caso, si evidenzia che il consigliere comunale, da parte sua, ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire eventuali documenti probatori, al fine di mettere il consiglio in condizione di escludere che le assenze dalle sedute siano motivate da '.un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni connessi con l'incarico pubblico elettivo. Va considerato, per la valutazione dei comportamenti dei soggetti eletti, che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.) per cui le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione.' (v. sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, n. 387/2003 del 5.2.2003).