QUESITO SU RIMBORSO SPESE LEGALI

Territorio e autonomie locali
22 Settembre 2008
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsabilità delle spese legali sostenute in quanto il procedimento penale in cui l' amministratore era coinvolto si è concluso con la sentenza di assoluzione con la formula “ il fatto non sussiste” per quasi tutte le fattispecie di reato, mentre per una sola fattispecie è intervenuta una pronuncia di condanna - Non è ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” -

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 22 settembre 2008
OGGETTO: QUESITO. RIMBORSO SPESE LEGALI

Codesto Ente ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito all'istanza , presentata dall'ex sindaco, di rimborso delle spese legali sostenute in quanto il procedimento penale in cui il medesimo era coinvolto si è concluso con la sentenza di assoluzione con la formula ' il fatto non sussiste' per quasi tutte le fattispecie di reato, mentre per una sola fattispecie è intervenuta una pronuncia di condanna.
Codesto Ente ha chiesto se sia possibile applicare in modo estensivo il parere espresso dal Ministero dell'interno in data 12/07/2002, prot.n.15900/10/B/1/A ed accogliere l'istanza di rimborso delle spese, relative alla difesa legale dell'ex Sindaco, limitatamente alla parte riferita ai reati per i quali è intervenuta la pronuncia assolutoria.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari '.
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e/o l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale ' Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nell'interpretazione di tale norma, da condurre alla stregua dei principi che regolano il rapporto di mandato, le Sezioni Unite della Cassazione ( Cass., S.U., n10680 del 1994 ) ( e in senso conforme v. Cons. di Stato, Sez V, n.2242/00, Cass. Sez. V n.479 del 2006 e da ultimo Cass. Civ. Sez.I, 16/04/2008 n.10052) hanno osservato che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Il Legislatore si è , quindi, riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico.
Nel caso in esame l'ex amministratore , come si evince dalla sentenza del Tribunale ordinario - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, è stato assolto per i reati di cui ai capi B), C ), D ) e G ) descritti in sentenza, perché i fatti ascritti non sussistono ed è stato condannato per il reato di cui al capo A ). L'ex Sindaco è stato , quindi, ritenuto responsabile del reato in tema di abuso d'ufficio ex art.323-56 e 110 c.p.
Nella fattispecie in argomento l'ex amministratore è stato ritenuto responsabile di fatti in relazione ai quali deve escludersi in radice ogni possibilità di assunzione delle spese legali a carico del Comune, a prescindere dall'esito del procedimento penale, in quanto, come sostenuto recentemente dalla Cassazione , i fatti materiali che integrano i suddetti reati non possono in alcun modo rappresentare un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente o adottata nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Al contrario detti reati rappresentano manifestazioni autonome ed esclusive della volontà dell'agente , non riconducibili in alcun modo ai compiti d'ufficio, potendo gli stessi essere commessi in occasione dell'espletamento del mandato onorario, ma non a causa dello stesso. ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/04/08 n.100052)
La suddetta Sentenza, in conformità a precedenti orientamenti giurisprudenziali già citati , in particolare Cass. Sez Un. , n10680 del 1994 ha ribadito che l'ipotesi prevista dall'art.1720, comma 2, c.c. non si verifica '. neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. Tale nesso di causalità non sembra sussistere nel caso sottoposto all'esame di quest'ufficio.
Per i motivi sopra evidenziati si ritiene che nel caso in esame le spese legali non debbano essere rimborsate all'ex amministratore.
F.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Di Caprio)