RIMBORSO SPESE LEGALI AD AMM.RI E DIRIGENTI COINVOLTI IN UN GIUDIZIO CIVILE DEFINITO CON SENTANZA DI DICHIARAZIONE DI GIURISDIZIONE.

Territorio e autonomie locali
7 Gennaio 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

E' POSSIBILE IL RISARCIMENTO DELL SPESE LEGALI SOETNUTE NELL'ASSOLUTA MANCANZA DI UN CONFLITTO DI INTERESSI E SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE O DELL'AMMINISTRATORE CON UNA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO DALLE IMPUTAZIONI CONTESTATE.

Testo 

AREA II Roma 7 gennaio 2009
Personale enti locali
Prot. n. 15700 5F

UFFICIO CONTROLLO SUGLI ORGANI
Classifica 15900/10/B/1/A

OGGETTO: rimborso delle spese legali ad amministratori e dirigenti coinvolti in un giudizio civile definito con sentenza di dichiarazione di difetto di giurisdizione.

Si fa riferimento alla nota n. 24586 del 22 settembre u.s. con la quale codesto comune ha chiesto di conoscere se sia possibile accedere alla richiesta avanzata da alcuni ex amministratori e dirigenti di rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio civile che si è concluso con la dichiarazione di difetto di giurisdizione, tenuto conto che dagli atti assunti nel corso del giudizio emergerebbe indirettamente l'assenza di responsabilità a carico dei predetti soggetti.
Al riguardo, si fa presente che occorre differenziare la posizione del dipendente da quella dell'amministratore.
Per quanto attiene il personale con qualifica dirigenziale si osserva che il rimborso delle spese legali è attualmente regolato dall'art. 12 del CCNL 12.2.2002, disciplinante il patrocinio legale, il quale dispone espressamente, al comma 1, che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei doveri d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. Il comma 2 del medesimo art. 12 dispone che in caso di sentenza definitiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, per espressa previsione del terzo comma la richiamata disciplina non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del CCNL 27.2.1997.
Pertanto, le statuizioni contenute nel predetto art. 12 obbligano l'ente ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dalla apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dirigente, valutando la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità anche di tutelare i propri diritti e i propri interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; connessione dell'atto o fatto con l'espletamento delle funzioni attribuite e l'adempimento dei compiti d'ufficio.
La normativa vigente, pertanto, legittima l'ente locale ad assumere gli oneri relativi alla difesa in giudizio di un proprio dirigente sin dall'avvio del procedimento e, quindi, ancor prima che emergano determinazioni dell'organo giudicante in ordine alla sussistenza o meno della responsabilità, salvo poi l'obbligo per l'ente di ripetere dal dirigente quanto anticipato in caso di condanna esecutiva.
E' da evidenziare, comunque, che il giudizio sulla sussistenza o meno di un conflitto di interesse è necessario per la determinazione di assunzione dell'onere, tenuto conto che il suo esito negativo è condizione di ammissibilità dell'assunzione stessa. Si rappresenta, inoltre, che la insussistenza di un conflitto di interesse, deve essere valutata non solo sotto il profilo della responsabilità penale o civile, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
La numerosa giurisprudenza in materia è concorde, infatti, nel sostenere la necessità che l'ente, al fine di stabilire che il dipendente abbia agito nell'interesse del comune e non in conflitto di interessi, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie.
Per quanto riguarda gli amministratori si rappresenta che pur non sussistendo un'espressa disciplina in materia di rimborso delle spese legali, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che
gli stessi hanno titolo al rimborso delle spese legali quando siano sottoposti a giudizio per atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sempreché il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non via sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza' (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. N. 3946/2001).
In altre pronunce lo stesso Consiglio di Stato, Sez.V, n. 2242/00, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo alle norme sul mandato di cui all'art. 1720, comma 2, c.c..
Nella medesima decisione, il massimo organo di giustizia amministrativa ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali suddetti, questo Ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il procedimento civile si è concluso con l'emanazione di una decisione di rito, in quanto il giudice ha solamente dichiarato il difetto di giurisdizione, non pervenendosi, pertanto, ad alcun accertamento di eventuali responsabilità a carico degli amministratori e dei dirigenti. Né le stesse potranno essere accertate, tenuto conto che il ricorrente non ha provvedutoa riassumere il giudizio davanti al TAR competente. Conseguentemente, pur riconoscendo la particolarità del caso in esame, non sembrerebbe possibile, alla luce della richiamata normativa, procedere alla refusione delle spese legali, tenuto conto che non vi è stata alcuna decisione tale da escludere la responsabilità dei predetti amministratori e dirigenti. Tale assunto trova conferma nella decisione della Corte dei Conti, sez.II del 6.4.2006, n. 139, la quale nel pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa e contabile ha ritenuto che il rimborso sia dovuto solo in caso di definitivo accertamento dell'insussistenza nel merito di responsabilità, escludendo, per contro, detto rimborso nell'ipotesi in cui il processo sia stato definito con sentenza di rito.
Stante la delicatezza della questione rappresentata si prega il Dipartimento della Funzione Pubblica, di voler far conoscere l'eventuale diverso orientamento in merito.