ART. 78 COMMA 3 TUOEL

Territorio e autonomie locali
23 Gennaio 2009
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

L'APPLICABILITA' O MENO IN VIA ANALOGICA DELL'ART 78, C. 3 DIPENDE DALLA NATURA DEGLI INCARICHI ATTINENTI LA MATERIA DELL'URBANISTICA E EDILIZIA CONFERITI A DUE CONSIGLIERI CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE DI GEOMETRA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/78 Roma, 23 gennaio 2009

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OGGETTO: Comune di ...... Art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000. Quesito.

Si fa riferimento alla nota del 6 novembre 2008, con la quale codesta Prefettura ha rappresentato che il segretario comunale del Comune di ...... ha chiesto di conoscere l'avviso di quest'ufficio in merito all'applicabilità , in via analogica, dell'art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, a due consiglieri comunali che esercitano la professione di geometra , avendo gli stessi ricevuto un incarico in materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia.
Si osserva, in proposito, che l'art.78 del T.U.O.E.L. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici, nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica elettiva ricoperta.
Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che , nei campi dell'edilizia , delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ( titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali ).
Ciò premesso va rilevato che l'applicabilità o meno della citata norma al caso in questione dipende dalla natura degli incarichi affidati ai suddetti consiglieri .
L'art.6 del D.Lgs n.267/2000 consente agli statuti comunali di specificare le attribuzioni degli organi in armonia, ovviamente, con quanto previsto dalla legge statale.
In base all'art.38 dello statuto, il Sindaco di ..... ' può conferire ai singoli consiglieri incarichi speciali relativi ad affari individuati, informandone il Consiglio comunale'.
Tale norma non appare in contrasto con la disciplina statale sul riparto di competenze tra gli organi di governo comunali.
I provvedimenti adottati dal sindaco avvalendosi di tale norma sembrerebbero attenersi all'ambito, molto circoscritto, di compiti delegabili, per quanto attiene ai consiglieri ...........
Considerato che gli incarichi conferiti ai consiglieri ....... assumono contorni meno definiti, è utile precisare che i medesimi possono ritenersi anch'essi conformi alla disciplina statale in materia solo qualora le funzioni svolte dagli amministratori medesimi, nel loro concreto atteggiarsi, non comprendano anche l'assunzione di atti a rilevanza esterna, ovvero l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
La giurisprudenza in materia ha ritenuto, infatti, che in tali ultimi casi e, comunque, quando la delega conferita afferisce a compiti riguardanti interi settori dell'amministrazione comunale ( e non ad ' affari individuati ' come correttamente prescritto dallo statuto), si verrebbe ad aumentare in modo surrettizio il numero degli assessori e ad attuare una incongrua commistione tra le funzioni di controllo, proprie del consiglio , e quelle esecutive demandate alla giunta.
Se, dunque, le funzioni svolte dai consiglieri in questione sono riconducibili agli ambiti circoscritti sopra delineati, ai medesimi, non esercitando essi, nemmeno di fatto, attribuzioni proprie degli assessori all'urbanistica, edilizia e lavori pubblici, non è possibile estendere l'applicabilità di cui al citato art.78 , venendo a mancare il presupposto dell' ' eadem ratio' necessario per il ricorso all'analogia.
In caso contrario non può escludersi tale estensione, in quanto la disposizione in esame non ha introdotto una ulteriore causa di incompatibilità( cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Salerno, 11 agosto 2000) e, quindi, non trattandosi di una causa ostativa all'esercizio del mandato, la norma che la prevede, non dovendosi considerare di stretta interpretazione, è suscettibile di interpretazione analogica.