Consigliere comunale Limitazioni al diritto di accesso agli atti.

Territorio e autonomie locali
14 Gennaio 2009
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

L’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è un diritto pieno e non comprimibile all’accesso al fine di svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855) da cui consegue che “ … i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione” (sen. C.d.S. n. 2716 del 4 maggio 2004).
Tuttavia, il consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l'obbligo di formulare istanze “ ... in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso" (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005 ed anche C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960). L’adempimento, infatti, non deve risultare eccessivamente gravoso per l’ente locale ed intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).

Testo 

Un Consigliere Comunale ha chiesto l'avviso in ordine alle modalità di all'accesso alla documentazione amministrativa dell'ente locale lamentando limitazioni poste dal sindaco al riguardo.
Si osserva preliminarmente che l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi ' . il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato' accordando loro un diritto pieno e non comprimibile all'accesso al fine di svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza da tale finalizzazione consegue che ' . i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione' (sen. C.d.S. n. 2716 del 4 maggio 2004) in quanto ' . qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto' (C.d.S., Sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879).
Al consigliere comunale (o provinciale) non può, pertanto, essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso - da dimostrare - che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, 28 settembre 2007 n. 5020).
Peraltro, il consigliere non è neppure tenuto a motivare la richiesta né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato '. altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato' (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che nonostante la riconosciuta ampiezza del diritto in parola, il Consiglio di Stato ha pure affermato che il consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l'obbligo di formulare istanze ' ... in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso" (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005 ed anche C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).
L'adempimento, infatti, non deve risultare eccessivamente gravoso per l'ente locale ed intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).
In proposito, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio ha, altresì, affermato che è ' ... generale dovere della Pubblica Amministrazione ... ispirare la propria attività al principio di economicità . che incombe, non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative i quali, specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti - in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste' in modo da contemperare i diversi interessi (parere 10 dicembre 2002 reso al Comune di Rocca di Papa).
Si segnala, infine, che ai sensi del comma 4 dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata prevista la possibilità di presentare ricorso, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, oltre che al Tribunale Amministrativo Regionale, anche al difensore civico competente per ambito territoriale e, nel caso tale organo non sia stato costituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.