IL RICORSO ALL'ANALOGIA DELL'INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE DI CONSIGLIERE PRESSO ENTI DIVERSI, VIENE ESCLUSA NEL CASO DI CARICA DI ASSESSORE ESTERNO PRESSO UN COMUNE E CONSIGLIERE PRESSO ALTRO COMUNE.
Prot. n.15900/TU/00/63 Roma, 16 gennaio 2009
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI VENEZIA
(rif. n. 1203/07 del 3 luglio 2008)
OGGETTO: Quesito in merito ad eventuale incompatibilità.
Quesito su 12): Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – Elettorato passivo – ineleggibilità e incompatibilità.
Con la nota in riferimento codesta Prefettura prospetta ulteriori problematiche connesse con il quesito, posto dal Comune di Mira, sulla compatibilità della carica di vice sindaco esterno di tale Ente, con quella di consigliere presso altro comune della provincia.
Al riguardo va rilevato che successivamente all'avviso espresso in merito da questa Direzione Centrale con nota del 3.6.2008, si è ritenuto opportuno, a seguito di difformi orientamenti riscontrati nella giurisprudenza più recente del giudice ordinario, acquisire il parere del Consiglio di Stato in merito alla suddetta ipotesi di incompatibilità.
Il supremo organo consultivo, con il parere che si unisce in copia, pur rilevando che nel caso in questione è riscontrabile la eadem ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l'incompatibilità tra le cariche di consigliere rivestite in due Comuni diversi, ha ritenuto che il ricorso all'analogia non sia consentito dal principio interpretativo generale per cui le norme che restringono eccezionalmente diritti di status sono di stretta interpretazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Di Caprio)