PER POTER USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DELLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LA SEMPLICE CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NON E' SUFFICIENTE.
Class. n. 15900/TU/00/80 Roma, 15 GENNAIO 2009
OGGETTO: Quesito su art.79 e 80 del T.U.O.E.L..
Si fa riferimento alla nota del 2 settembre u.s., con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata, da parte di un consigliere comunale che deve partecipare alle sedute del Consiglio, possa considerarsi permesso retribuito con la sola regolare convocazione del Consiglio comunale, oppure se sia necessaria l'attestazione dell'Ente di aver preso parte effettivamente alla seduta.
Al riguardo, si rappresenta che i permessi per i componenti dei consigli sono disciplinati esclusivamente dall'art.79, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/00, ai quali si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Tale articolo riflette il diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato ( art.51 Cost.).
Occorre evidenziare che, comunque, il lavoratore potrà fruire dei permessi retribuiti, previsti dal comma1 del succitato articolo, solo nei casi di effettiva partecipazione alle sedute consiliari, invece potrà disporre degli ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il lavoratore dipendente dovrà, quindi, documentare , come prescritto dal comma 6 del citato art.79 , mediante attestazione dell'ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti.
Il successivo art.80 del T.U.O.E.L. precisa, altresì, che l'ente, su richiesta documentata dal datore di lavoro , è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Nel caso prospettato da codesto Ente il consigliere comunale non può come lavoratore dipendente fruire del permesso retribuito poichè manca la documentazione attestante l'effettiva partecipazione alla seduta dell'organo e la semplice convocazione del Consiglio non è sufficiente.