In caso di scioglimento anticipato di un singolo consiglio circoscrizionale, con nomina, da parte del consiglio comunale, di un commissario per il temporaneo svolgimento delle funzioni circoscrizionali, fino al rinnovo dell’organo (disposto in coincidenza con il primo turno elettorale utile per gli elettori del comune), qualora l'ente si trovi nella condizione di cui all' art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), atteso che é sostanzialmente venuto a cessare il mandato elettorale di tale organo, si ritiene che si siano determinate le condizioni per l’immediato adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria per le quali i comuni compresi nella fascia demografica fra i 30.000 e i 100.000 abitanti, non possono più disporre di circoscrizioni comunali “a decorrere dalle elezioni successive” ) .
E' stata sottoposta la questione emersa nel comune di ............ il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del 'Regolamento delle circoscrizioni di decentramento comunale', ha provveduto allo scioglimento del consiglio di una delle circoscrizioni in cui è articolato il proprio territorio, essendosi verificata una delle fattispecie (dimissioni dei componenti del consiglio circoscrizionale in misura superiore alla metà) determinanti la cennata ipotesi dissolutoria.
Considerato che il citato articolo 10 prevede, in caso di scioglimento di un singolo consiglio circoscrizionale, la nomina, da parte del consiglio comunale, di un commissario per il temporaneo svolgimento delle funzioni circoscrizionali, fino al rinnovo dell'organo (disposto in coincidenza con il primo turno elettorale utile per gli elettori del comune), emerge la necessità di valutare l'applicabilità di tale previsione in un contesto in cui, sulla base delle previsioni della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007), il comune di ........ , appartenendo alla tipologia dei comuni aventi fra i 30.000 e i 100.000 abitanti, non può più disporre di circoscrizioni comunali 'a decorrere dalle elezioni successive' alla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 28.2.2008, (recante 'Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria'; art. 42 bis).
Come noto, la questione della decorrenza delle citate disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale ha formato oggetto del parere del Consiglio di Stato n. 1016/08 del 2 aprile 2008, reso su richiesta della scrivente Direzione Centrale per le Autonomie (e diramato con apposita circolare), orientato a ritenere, in estrema sintesi, che l'adeguamento alle disposizioni della citata legge finanziaria n. 244/2007 (implicante, nel caso dei comuni – quale quello in esame – compresi nella fascia demografica tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, la soppressione delle preesistenti circoscrizioni), non può che avere luogo con decorrenza dalle 'specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali al cui rinnovo si debba procedere successivamente' alla data di entrata in vigore della citata legge n. 31/2008.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha osservato, fra l'altro, che 'è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato.'.
Ciò corrobora l'orientamento formulato per cui l'adeguamento alle considerate disposizioni della legge finanziaria nonché a quelle della legge n. 31/2008 (art. 42 bis) e, quindi, ove del caso, la soppressione delle circoscrizioni, non può avere luogo se non a far tempo dalle specifiche elezioni di quei consigli circoscrizionali che, in assenza delle previsioni in argomento, andrebbero rinnovati.
In altri termini, l'adeguamento interverrebbe solo una volta completato il mandato elettorale dei consigli circoscrizionali in carica.
Nel caso di specie, si osserva che, con lo scioglimento anticipato dell'interessato consiglio circoscrizionale ai sensi dell'art.10, comma 4, del citato Regolamento, (a cui, per i motivi sopra esposti, è precluso il rinnovo).
In tale contesto, ad avviso della scrivente, non si pone il problema di salvaguardare gli organi elettivi in carica, fino a completamento del rispettivo mandato, che ha indotto a reputare, come sopra rappresentato, che l'adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria debba avere luogo a far tempo 'dalle specifiche elezioni. che concernono i consigli circoscrizionali.'.
Pertanto, sulla base di una lettura complessiva del sistema delineato dalle citate disposizioni normative, ed in aderenza alla ratio sottesa alle considerate norme della legge finanziaria riconducibile essenzialmente all'esigenza di limitare la spesa pubblica, si ritiene
che con lo scioglimento dell'interessato consiglio circoscrizionale si siano determinate le condizioni per l'immediato adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria e che, di conseguenza, non possano trovare applicazione le disposizioni contemplate ai commi 5 e 6 dell'art. 10 del locale Regolamento delle circoscrizioni di decentramento comunale.