INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE E PRESIDENTE CONSIGLIO AMM.NE DI SOCIETA' MISTA CHE GESTISCE L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL COMUNE

Territorio e autonomie locali
18 Novembre 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA SITUAZIONE PORSPETTATA RIENTRA NELLA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 1, N.2 TUOEL

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma,18 DICEMBRE 2008

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OGGETTO: . Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.2, T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota del 28 ottobre u.s. con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal Comune di........ che ha chiesto di sapere se ricorra l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n.2 del T.U.O.E.L. , nel caso di un consigliere comunale che è anche presidente del Consiglio di amministrazione di una società mista che gestisce l'appalto del servizio di igiene ambientale per il Comune.
Al riguardo, si rappresenta che la Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.2 , T.U.O.E.L,- la cui ratio risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità-, pone , ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: una di natura soggettiva e l'altra di natura oggettiva. La prima richiede che il soggetto rivesta la qualità di titolare , o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e si debba trovare in una situazione incompatibile con l'esercizio della carica elettiva; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione ( eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici), allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune. La norma , pertanto, comprende tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune, e quindi di interesse generale, possa dar luogo , nell'esercizio della carica del ' partecipante' , eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale( cfr.Sent. Cass. Civ. Sez.I, ord.n..550 del 16-01-2004).
Quest'ufficio è dell'avviso che la fattispecie rappresentata, debba essere esaminata , come anche prospettato da codesta prefettura, in ragione della statuizione recata dal comma 1, n.2, dell'art.63 del D.Lgs. n.267/00, che espressamente prevede incompatibilità per colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati. Il comma 2 del citato art.63 ha, infatti, escluso l'ipotesi di incompatibilità solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, tenuto conto che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato.
Alla luce delle considerazioni esposte , si ritiene che la situazione prospettata rientri nell' ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n .2 del T.U.O.E.L.