Attribuzione funzioni delegate alle circoscrizioni comunali.

Territorio e autonomie locali
16 Dicembre 2008
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

Il Consiglio di Stato, interpretando l'art. 42-bis della legge n. 31/2008, ha affermato il principio generale che sino a nuova scadenza elettorale ovvero sino alla naturale scadenza degli organi, un comune - articolato in circoscrizioni - può ancora delegare funzioni alle circoscrizioni presenti sul territorio e successivamente, sulla base del vigente art. 17 del TUEL, l’ente, rientrando nella fascia demografica compresa tra i 100.000 e 250.000 abitanti, avrà la facoltà di stabilire se mantenere ovvero sopprimere tali organismi.

Testo 

II Comune di ........... ha chiesto un parere in ordine all'obbligo di attribuzione delle funzioni delegate alle circoscrizioni atteso che le stesse allo stato, 'di fatto non vengono svolte per mancanza di specifica assegnazione da parte dell'ente' benché l'art. 17 del TUOEL, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 2 comma 29 della legge finanziaria n. 244/2007, ne prevedesse l'obbligatorietà per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Appare opportuno premettere che la questione dell'attribuzione delle funzioni si pone come aspetto logico e giuridico, conseguente all'istituzione degli organismi di decentramento, nella misura in cui all'obbligatorietà dell'istituzione dovrebbe seguire anche l'attribuzione delle relative funzioni.
Nel caso in esame, l'ente appare aver già operato le proprie scelte ordinamentali dotandosi, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del d.lgs.vo n. 267/2000, di norme statutarie e regolamentari che prevedono e disciplinano l'istituzione di detti organismi comunali; la circostanza che poi, in concreto, non abbia provveduto ad assegnare agli stessi le funzioni pone a posteriori una criticità, peraltro non sanzionata né disciplinata dall'ordinamento.
Si rammenta come l'adozione di detta normativa locale è prevista dal T.U.O.E.L. oltre che al citato comma 2 dell'art. 17, anche all'art. 6 comma 2 , che rimette all'autonomia statutaria la possibilità di stabilire le forme di decentramento ed ancora, e all'art. 13 comma 2, ove stabilisce 'il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua.forme di decentramento.', in base alle esigenze della propria comunità locale.
Nell'ambito della delineata potestà statutaria, un comune può quindi disciplinare autonomamente l'esercizio delle funzioni delle circoscrizioni in modo tale che gli atti dei relativi consigli siano raccordati con il proprio indirizzo politico amministrativo attraverso una verifica delle scelte operate nelle sedi decentrate (art. 42 comma 2 lett. d) e 17 comma 2).
Ciò posto, si ritiene che la questione in esame vada chiarita con riferimento al novellato art. 17 succitato, e, specificamente, al momento della sua applicazione.
In proposito si richiama la circolare di questo Dipartimento relativa al parere reso dalla Sezione I del Consiglio di Stato del 2 aprile 2008 (n. 1016/08) in relazione alla problematica, sorta in talune realtà locali, della soppressione delle circoscrizioni e della decorrenza delle disposizioni da ultimo citate. L'art. 42 – bis della legge n. 31/2008, infatti, ha previsto che 'le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'.
L'Alto Consesso ha interpretato l'espressione usata dal legislatore nel senso che gli effetti delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria non si producono dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, 'bensì dalle specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali al cui rinnovo si debba procedere successivamente a tale data'. Gli organismi rappresentativi vengono a cessare al termine del mandato previsto dalla legge che 'non può stabilirne anticipatamente la cessazione se non in forma espressa .'.
Da ciò si può dedurre il principio generale secondo cui, sino a nuova scadenza elettorale ovvero sino alla naturale scadenza degli organi, il comune di ............. può ancora delegare funzioni alle circoscrizioni presenti sul territorio.
Successivamente, sulla base del vigente art. 17 del TUEL, l'ente, rientrando nella fascia demografica compresa tra i 100.000 e 250.000 abitanti, avrà la facoltà di stabilire se mantenere ovvero sopprimere tali organismi.
Relativamente alla richiesta concernente le modalità di attuazione delle procedure di delega, si soggiunge che, trattandosi di materia riservata all'autonomia locale, l'ente potrà anche sotto tale profilo fare riferimento alle disposizioni già contenute nello statuto e nel regolamento sul decentramento comunale che, all'art. 9 n. 4, 5 e 6 individua espressamente le funzioni delegate, stabilendo le relative modalità di delega e di gestione, ovvero potrà integrare tale disciplina inserendo disposizioni procedurali ulteriori.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che, difettando il presupposto dell'effettivo esercizio di funzioni amministrative decentrate previsto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 119/2000, i presidenti dei consigli circoscrizionali ed i consiglieri circoscrizionali del comune di Latina non abbiano attualmente diritto alla corresponsione degli emolumenti previsti dalle norme da ultimo citate, come integrate dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.