Non è consentita l’adesione a più di una forma associativa dello stesso genere, nella specie consorzio, qualora nessuno di questi presenti i requisiti previsti dalla legge finanziaria per poter derogare a tale prescrizione obbligatoria.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale è stato rivolto a questo Ufficio un quesito in merito alla possibilità, per il comune, già facente parte di più consorzi, di mantenere l'adesione a due di essi, aventi specifiche, diverse finalità. Al riguardo si osserva preliminarmente che l'art. 2, comma 28, della Legge Finanziaria 2008 – come modificato dall'art. 35 bis del D.L. 248/2007 convertito nella L. 31/2008 – dispone, in forma netta, che ogni comune può aderire ad una sola forma associativa per ciascuna delle tipologie previste dagli artt. 31, 32, 33, del D. Lgs. 267/2000. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; fanno altresì eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali: in tali casi, infatti, è consentita l'adesione multipla a diverse forme associative. Nel caso di specie qualora risultasse confermato che il consorzio rientra in una delle tipologie associative specificatamente escluse dai vincoli previsti dalla novellata disciplina introdotta dalla Legge Finanziaria, non sussisterebbe il rischio di incorrere negli esiti previsti dalla legge in caso di adesione multipla. Tuttavia, dalle notizie fornite non sembra che i Consorzi di cui alla nota di codesto comune possano ascriversi ad una delle tipologie sottratte agli effetti restrittivi.