ART 78 TUOEL INCOMPATIBILITA'-DOVERE DI ASTENSIONE AMMINISTRATORI.

Territorio e autonomie locali
28 Novembre 2008
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

QUANDO NON RICORRONO PRESUPPOSTI CONCERNENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI O DI SERVIZIO, NON SI CONFIGURA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/78 Roma, 28 novembre 2008

OGGETTO: Comune di

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto se la carica di consigliere comunale del comune di .......sia compatibile con un incarico conferito dall'Ente d'Ambito Sociale n. ....
Al riguardo, va rilevato che, secondo l'art. 78, comma 5, del T.U.O.EL. 267/2000, 'al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province'.
In merito va precisato che la disciplina regionale in materia di servizi sociali assoggetta gli enti d'ambito sociale al controllo ed alla vigilanza della Regione (cfr. art. 8, comma 4, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22).
Va, peraltro, considerato che anche dall'esame della delibera consiliare del comune di ........ n. .. del ...., con la quale è stata approvata la convenzione istitutiva dell'Associazione '........, appare dubbia la configurabilità di un vero e proprio rapporto di vigilanza e controllo tra il comune di ....... e la suddetta associazione, in quanto il primo concorre con altri dieci comuni a costituire l'organo (la conferenza dei sindaci) di indirizzo dell'Ente d'Ambito e che l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali è il comune di ......., secondo quanto previsto dalla convenzione medesima.
E' utile ricordare, infine, che la Corte di Cassazione (Cass. I – sez. civile, sent. n. 5076/1994) ha chiarito che il divieto sancito dall'art. 26 della legge n. 81/1993 (T.U. n. 267/2000, art. 78, comma 5) incide negativamente sull'incarico o sulla consulenza ma non sulla titolarità dell'ufficio pubblico. La Corte ha ritenuto che la norma non stabilisce, neppure in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto agisce negativamente sulla carica ricoperta e poiché le norme in tema di ineleggibilità ed incompatibilità sono di stretto rigore, non può ritenersi che il regime sia ampliato se non da un precetto espresso ed inequivoco.
Pertanto, con la norma in esame la legge ha inteso disciplinare l'attività dei titolari, ma non anche farli decadere dalla carica.
Si può ritenere, dunque, che il divieto di ricoprire incarichi concerne quelli di prestazione professionale o di servizio. In sostanza, la legge vieta all'amministratore di trarre profitto dalla sua carica amministrativa, per ottenere da un ente partecipato commissioni di incarichi professionali o d'opera allo scopo di evitare che il controllo dell'ente locale sull'operato dell'ente controllato sia svolto dai medesimi destinatari delle commesse dell'ente controllato.

Per le considerazioni suesposte, non si ritiene che nel caso di specie possa configurarsi una ipotesi di incompatibilità.