LIMITE MENISLE GETTONI PRESENZA PARI AD UN QUARTO DELL'INDEENITA' SINDACO O PRESIDENTE PROVINCIA.
RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONSIGLIERI COM.LI E PROVINCIALI I PER OGNI KM PARI AD UN QUINTO DEL COSTO BENZINA.
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI AMM.RI AI FINI DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO.
Class.n. 15900/TU/00/82-84 Roma, 18 novembre 2008
Oggetto: Artt. 82 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesiti.
Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali codesto Ente pone vari quesiti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 82 e 84 del Tuoel in tema di indennità, gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dalla Finanziaria del 2008 e dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.
Per quanto concerne il primo quesito, si rappresenta che il limite mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali è ridotto da un terzo ad un quarto dell'indennità percepita dal presidente della provincia. Si osserva, inoltre, che, in base all'art. 12 del D.M. n. 119/2000, il calcolo va riferito in ogni caso all'importo della indennità di funzione del sindaco o del presidente di provincia determinato ai sensi del medesimo D.M., senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.
Non potrà tenersi conto, al riguardo, di importi diversi considerato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 è ormai venuta meno la facoltà per gli enti locali di incrementare le indennità (applicando la tab. D del D.M. 119/2000) secondo quanto precedentemente stabilito nel comma 11 dell'art. 82 del Tuoel.
Relativamente al secondo quesito, va rilevato che secondo l'art. 77 bis, comma 13, del decreto legge 112 del 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 'al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina'.
Al riguardo, si ritiene debba adottarsi una interpretazione letterale della norma, escludendo quindi dalla sua applicazione i componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali. Tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.
In merito al terzo punto del quesito, posto da Codesta Amministrazione, si osserva che l'art. 84 Tuoel, novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce, al comma 3, che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la 'presenza necessaria' presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Ciò premesso, nel richiamare l'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, normativa con la quale vengono dettate disposizioni volte a consentire che lo stato, la qualità personale o la descrizione di un fatto a diretta conoscenza dell'interessato possa essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dal medesimo con l'osservanza di determinate disposizioni, si osserva che la dichiarazione sostitutiva resa dagli amministratori è finalizzata a rendere note le circostanze richieste dal menzionato art. 84, comma 3, del citato Tuoel per usufruire del diritto al rimborso delle spese. Conseguentemente, questo Ufficio è del parere che le stesse debbano avere evidenziati i medesimi elementi richiesti dal suddetto articolo 84, comma 3 nell' usufruire di tale beneficio e cioè, in particolare, che la presenza presso la sede degli uffici dei suddetti amministratori era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.