Svolgimento funzioni responsabile settore (in ente popolazione inferiore 5.000 abitanti) da Segretario comunale - Applicabilità art. 97, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Territorio e autonomie locali
17 Dicembre 2008
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, attribuzione responsabilità ufficio Tecnico comunale a suddetto segretario, stante presenza - in organico medesimo settore - due dipendenti cat. D - Applicazione normativa contrattuale su affidamento responsabilità e facoltà avvalersi (attese ridotte dimensioni) art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, come modificato da art. 29, comma 4 L. n. 488/2001.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere se sia possibile attribuire la responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale al segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000.
Al riguardo, si rappresenta che, com'è noto, l'art. 97 del citato D.Lgs. n. 267/2000, nell'andare a definire, al comma 4, i compiti e le funzioni, ha previsto che il segretario comunale eserciti 'ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.' (lett. d).
Certamente, nell'ambito di questa formula potrebbe rientrare il conferimento delle funzioni di responsabile di un settore dell'amministrazione. Ciò, peraltro, trova conferma nella previsione del contratto collettivo integrativo dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 22 dicembre 2003 che prende in considerazione, autonomamente, l'ipotesi di 'affidamento al segretario di attività gestionali'.
Tuttavia, occorre rilevare che l'art. 15 del CCNL del 22.1.2004, ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
Da quanto sopra emerge, quindi, chiaramente che negli enti privi di personale dirigenziale le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa.
Conseguentemente, poiché dalla documentazione allegata al quesito risulta che presso l'Ente sono presenti due dipendenti di cat. D, con profili di architetto e geometra, attinenti al servizio tecnico, si ritiene che la discrezionalità riconosciuta al sindaco di conferire al segretario la responsabilità dell'area di cui trattasi non possa essere esercitata in violazione del diritto dei predetti dipendenti.
Dalle considerazioni suesposte e tenuto conto del sistema di affidamento delle responsabilità, che ne incentiva la suddivisione tra il personale in servizio, emerge, quindi, chiaramente che l'ambito della discrezionalità riconosciuta al sindaco dal legislatore con la previsione ex art. 97, può essere legittimamente esercitata solo quale strumento residuale, ovvero utilizzabile esclusivamente da quelle amministrazioni che si trovassero nella difficoltà di reperire le necessarie professionalità all'interno della propria dotazione organica.
Per completezza di informazione, si soggiunge che essendo l'ente in questione di ridotte dimensioni può avvalersi del disposto di cui all'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge n. 488/2001.