Corresponsione - Comunità montana - indennità di posizione e risultato a segretario medesima (cui titolarità di posizione organizzativa è stata affidata, revocata e riaffidata).

Territorio e autonomie locali
10 Settembre 2008
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento istanza avanzata da suddetto segretario, fine ottenimento (ora per allora) citata indennità (prevista art. 10, C.C.N.L. del 31.3.1999) per pregresso periodo, luce revoca posizione organizzativa operata - seguito dichiarazione, da parte Procura Corte dei Conti, illegittimità inquadramento qualifica superiore - da commissario straordinario e successiva istituzione posizione organizzativa (sensi art. 8, C.C.N.L. del 31.3.1999) ed attribuzione relativo incarico a detto segretario.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di accogliere la richiesta avanzata dal Segretario della Comunità Montana tesa ad ottenere (ora per allora) l'indennità di posizione e di risultato prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. del 31.3.1999, per il periodo 30.11.2005 /2.1.2008.
In particolare viene fatto presente che il Segretario della Comunità, assunto a seguito di pubblico concorso nel 1985 con l'8° livello è stato successivamente inquadrato nella qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 347 /1983. Tuttavia, con deliberazione commissariale del 30.11.2005 l'Ente ha provveduto a revocare la predetta qualifica dirigenziale ed attribuire al medesimo la cat. D3 (ex 8° livello), a seguito
tdell'intervento della Procura Regionale della Corte di Conti che dichiarava l'illegittimità dell'inquadramento nella qualifica superiore.
Con deliberazione commissariale del 13.1.2006, l'Ente ha poi istituito la posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31.3.1999, attribuendo al Segretario il relativo incarico e la retribuzione di posizione e di risultato, così come previsto dall'articolo 10 del medesimo contratto. Deliberazione successivamente annullata poiché ritenuta (dalle OO.SS) contrastante con l'art. 11 del contratto in questione (disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche).
Il segretario della comunità, cui nel frattempo è stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (previa specifica regolamentazione e secondo quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 1 del c.c.n.l. della dirigenza del 22.2.2006), ha presentato istanza di attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato (ora per allora) per il pregresso periodo (30.11.2005/2.1.2008), ritenendo legittima in quella fase l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di cui all'art. 8, C.C.N.L. del 31.3.1999 relative all'istituzione della posizione organizzativa.
Al riguardo, preliminarmente si fa presente che la specifica disciplina contrattuale di cui al C.C.N.L. del 31.3.1999 consente: all'art. 8, l'istituzione da parte degli enti dell'area delle posizioni organizzative; all'art. 9, il conferimento dei relativi incarichi al personale di categoria D da parte dei dirigenti previa determinazione dei criteri generali; all'art. 10, l'attribuzione del connesso trattamento economico accessorio – retribuzione di posizione e di risultato –, infine all'art. 11, l'applicazione degli artt. 8 e seguenti a favore degli enti di minori dimensioni demografiche, privi di posizioni dirigenziali.
In relazione alle norme contrattuali citate, considerato che la peculiare attività che svolge il Segretario di una Comunità Montana postula un grado di autonomia gestionale e organizzativa che caratterizza proprio alcuni degli aspetti professionali individuati dall'art. 8 , del C.C.N.L. del 31.3.1999 per la istituzione dell'area della posizione organizzativa, si è del parere che l'Ente, mediante specifica regolamentazione della propria struttura ordinamentale, poteva prevedere la istituzione della posizione organizzativa relativamente al servizio di che trattasi previa determinazione dei criteri generali per il conferimento dell'incarico.
Del resto anche il successivo contratto del 22.1.2004, all'art. 10, ha significativamente rafforzato la possibilità per gli enti di valorizzare le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c), C.C.N.L. del 31.3.1999, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo contratto.
Tuttavia, questo ufficio è del parere che l'ipotesi prospettata dall'ente non consenta la possibilità di aderire alla richiesta del Segretario, poiché la revoca della posizione organizzativa operata dal commissario straordinario con proprio atto deliberativo, ha comportato la caducazione proprio dell'istituto contrattuale previsto dall'art. 8 del più volte citato c.c.n.l., pertanto in mancanza della posizione organizzativa, che rappresenta appunto il presupposto imprescindibile, non può darsi applicazione alle disposizioni ad esso collegate.