Rimborsabilità delle spese di giudizio, conclusosi con sentenza di assoluzione, per fatti connessi alla carica ricoperta - La Corte di Cassazione Sez.I Civ. ha escluso la possibilità di rimborso agli amministratori degli enti locali - Le spese legali non devono essere rimborsate: perchè i presunti reati non sarebbero stati commessi in esecuzione dell’incarico conferito - per mancanza di assoluzione con formula piena - per l'assenza di nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato.
Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 12/08/2008
OGGETTO: Sentenza emessa dal GIP , presso il Tribunale Ordinario divenuta irrevocabile. Richiesta di liquidazione degli onorari di difesa, da parte dell'allora Presidente della Comunità Montana in quanto assolto.
Si chiede l'avviso di quest'Ufficio in merito all' obbligo da parte del comune di rimborsare all'ex Presidente della Comunità Montana le spese legali riconducibili al giudizio in cui il medesimo risulta imputato per fatti connessi alla carica in precedenza ricoperta. Tale giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione , divenuta irrevocabile, del GIP del Tribunale Ordinario.
Codesto ente ritiene che, tale amministratore, non abbia diritto al rimborso spese in quanto la Corte di Cassazione Sez.I Civ., ha escluso la possibilità agli amministratori degli enti locali, che abbiano subito un procedimento penale per fatti connessi allo svolgimento delle funzioni, di chiedere ed ottenere il rimborso , a carico dell'ente di appartenenza, delle spese legali sostenute per la difesa anche in relazione all'ipotesi di proscioglimento , come è avvenuto nel caso in esame per l'imputato ex amministratore.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari '.
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e/o l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale ' Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nell'interpretazione di tale norma da condurre alla stregua dei principi che regolano il rapporto di mandato, le Sezioni Unite della Cassazione ( Cass., S.U., n10680 del 1994 ) ( e in senso conforme v. Cons. di Stato, Sez V, n.2242/00, Cass. Sez. V n.479 del 2006 e da ultimo Cass. Civ. Sez.I, 16/04/2008 n.10052) hanno osservato che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Il Legislatore si è , quindi, riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico.
Nel caso in esame l'ex amministratore è stato prosciolto, in assenza di ragioni che potevano far prescegliere una sua assoluzione e, pertanto il Giudice ha deciso di assolvere l'imputato , in merito ai reati di cui agli artt. 110c.p., 216 – 219 comma2, n1- 223 R.D. 267 del 1942, contestati al capo A) per non aver commesso i fatti e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui all'art.87 DPR 570 del 1960 , ascritto al capo C) , concesse le attenuanti generiche, perchè estinto per prescrizione.
Nella fattispecie in argomento sono stati contestati reati in relazione ai quali deve escludersi in radice ogni possibilità di assunzione delle spese legali a carico del Comune , a prescindere dall'esito del procedimento penale , in quanto i fatti materiali che integrano i suddetti reati non possono in alcun modo rappresentare un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente o adottata nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Al contrario detti reati rappresentano manifestazioni autonome ed esclusive della volontà dell'agente, non riconducibili in alcun modo ai compiti d'ufficio, potendo gli stessi essere commessi in occasione dell'espletamento del mandato onorario, ma non a causa dello stesso. ( cfr. Cass. Civ. Sez. I, 16/04/2008 n.10052 ) .
La suddetta Sentenza, in conformità a precedenti orientamenti giurisprudenziali già citati , in particolare Cass. Sez Un. , n10680 del 1994 ha ribadito che l'ipotesi prevista dall'art.1720, comma 2, c.c. non si verifica '. neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. Tale nesso di causalità non sembra sussistere nel caso sottoposto all'esame di quest'ufficio.
A ciò si aggiunge che il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n 2242/00, già citata, ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa.
Per i motivi sopra evidenziati si ritiene che nel caso in esame le spese legali non debbano essere rimborsate perché:
a) i presunti reati sarebbero stati commessi a ' causa' dell'incarico e non sarebbero stati commessi in esecuzione dell'incarico conferito;
b) l'imputato non è stato assolto con formula piena, ma prosciolto in quanto è stato assolto per alcuni reati e per altri, invece, vi è stata la prescrizione;
c) la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, anche nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto.
F.To IL DIRETTORE CENTRALE