Ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 4), del T.U.O.EE.LL., nei confronti del presidente dimissionario di una Comunità Montana sottoposto per vari mesi a misura restrittiva della libertà personale per aver commesso presumibilmente il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. poi riacquistata nelle more dello svolgimento del processo penale - Le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, per costante giurisprudenza, sono da interpretare in modo restrittivo e non sono suscettibili di interpretazione analogica -L’art. 63 del T.U.O.EE.LL. non menziona la carica di presidente della comunità montana - l’art. 63, comma 1, n. 4), del T.U.O.EE.LL. (lite pendente) si riferisce solo a procedimenti civili od amministrativi. - La costituzione parte civile dell'ente non costituisce causa di incompatibilità, atteso che l’azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall’ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 31/07/2008
OGGETTO: Costituzione di parte civile, nell'ambito di un processo penale – Causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4), del T.U.O.EE.LL., di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m..
Si chiede l'avviso di quest'Ufficio in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4), del T.U.O.EE.LL., nei confronti del presidente dimissionario di una Comunità Montana.
Codesto ente ritiene che, tale amministratore, dimessosi dalla carica di componente dell'organo nonché di presidente dell'ente, in quanto sottoposto per vari mesi a misura restrittiva della libertà personale per aver commesso presumibilmente il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. e riacquistata, nelle more dello svolgimento del processo penale, la carica di consigliere in un comune che rientra nel comprensorio della comunità montana, non possa essere nuovamente eletto rappresentante all'interno dell'organo della stessa comunità, sussistendo l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4), del T.U.O.EE.L..
Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che, poiché l'art. 63, comma 1, punto 4), del T.U.O.EE.LL. dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia, il caso in esame non possa rientrare nell'ipotesi prevista dal citato articolo per due motivi:
1. l'art. 63 del T.U.O.EE.LL. non menziona la carica di presidente della comunità montana, pertanto, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto limitare l'incompatibilità alle sole cariche menzionate nel citato articolo.
Si evidenzia che le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, per costante giurisprudenza, sono da interpretare in modo restrittivo e, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
Va rilevato, altresì, che in altre circostanze il legislatore ha espressamente ampliato il novero delle figure cui applicare le cause di ineleggibilità od incompatibilità come nel caso dell'art. 58 del T.U.O.EE.LL. che disciplina le cause ostative alla candidatura, ove sono state espressamente ricomprese le figure di presidente e componente degli organi delle comunità montane.
2. l'art. 63, comma 1, n. 4), del T.U.O.EE.LL. si riferisce solo a procedimenti civili od amministrativi. Inoltre, il comma citato dispone che 'la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità'.
Nel caso in esame, l'ente si è costituito parte civile nel processo penale tuttora pendente presso il Tribunale ordinario a carico dell'ex amministratore imputato del reato di concussione, ma tale costituzione non costituisce causa di incompatibilità, atteso che l'azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.
F.to IL DIRETTORE CENTRALE