Corresponsione - dipendente comunale (autista scuolabus) - trattamento trasferta, previsto art. 41, comma 1, C.C.N.L. del 14.9.2000.

Territorio e autonomie locali
10 Settembre 2008
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento richiesta - avanzata suddetto dipendente (già percettore indennità di disagio) - rimborso spese di trasferta necessarie per raggiungimento luogo lavoro (distante 6 Km da propria abitazione) - Applicazione citata norma contrattuale.

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha fatto pervenire un quesito, con cui un comune ha chiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità di accogliere la richiesta avanzata da un dipendente (autista scuolabus), volta ad ottenere il rimborso per le spese di trasferta necessarie per raggiungere il posto di lavoro distante 6 chilometri dal luogo della propria abitazione. L'attività lavorativa impegna il dipendente per 4 giorni settimanali, per 3 volte al giorno – alle ore 7,30, alle ore 12,30/13,30 e alle ore 16,30/17,30 -, percependo, per tali modalità prestazionali l'indennità di disagio.
Al riguardo, in via preliminare ed in particolare si rappresenta che l'art. 41 del C.C.N.L. del 14.9.2000, in merito al trattamento di trasferta, al comma 1, precisa che lo stesso si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, ed inoltre il comma 9 del medesimo articolo dispone che l'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio di istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente.
Dall'analisi del combinato disposto delle citate norme appare evincersi che con il termine 'trasferta' il c.c.n.l. abbia voluto indicare la situazione in cui un dipendente viene chiamato a svolgere l'ordinaria attività lavorativa in una località diversa e più lontana dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, quindi, in altri termini, la circostanza in cui il datore di lavoro modifichi temporaneamente il luogo dove il dipendente dovrà svolgere la propria attività di servizio. Invero, nella presente ipotesi, sembra trattarsi semplicemente di problematica relativa alla distanza che il lavoratore copre ogni giorno per raggiungere la sede di servizio (6 km), coincidente quest'ultima all'intero ambito circoscrizionale dell'ente.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si è dell'avviso che il caso prospettato non rientri nella previsione contrattuale citata. Si fanno salve, in ogni caso, le determinazioni adottate dall'Ente ai sensi di quanto prevede l'art. 41, comma 12, del c.c.n.l. del 14.9.2000.