Il consigliere può essere inaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Sono state segnalate asserite illegittimità concernenti diciannove provvedimenti con i quali un sindaco ha conferito ad altrettanti consiglieri comunali incarichi per la trattazione di affari, riferiti a diverse materie, con il compito di riferirne semestralmente, o con la cadenza all'occorrenza richiesta, al Consiglio comunale. A detti provvedimenti viene mosso il rilievo di operare, nella sostanza, una delega vera e propria di funzioni attinenti agli specifici ambiti indicati e, pertanto, di determinare una indebita commistione di funzioni tra i diversi organi del comune.
In via preliminare va fatto riferimento all'art. 6 del T.U.O.E.L. che consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; pertanto, nell'ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l'imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purchè in armonia con la natura e le prerogative statuite per legge riguardo ai medesimi. Il consigliere svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il Consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Pertanto, poiché il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando '.alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco . e dei singoli assessori' (art. 42, comma 3, T.U.O.E.L.), ne scaturisce l'esigenza che i contenuti dei compiti delegati siano tali da evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo medesima e, quindi, lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.
Quale criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
E' suscettibile di rilievi di legittimità una delega conferita per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale, poiché così risulterebbe aumentato in modo surrettizio il numero degli assessori.
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie, l'art. 20, comma 6, dello statuto del Comune in questione prevede che ai consiglieri possano essere conferiti dal sindaco, per periodi di tempo limitati, 'incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al consiglio'.
I diciannove provvedimenti sindacali, nel richiamare in premessa tale ultima norma, dispongono il conferimento dell'incarico a ciascun consigliere per la 'trattazione' di affari relativi a singole materie con il compito di riferirne al consiglio comunale semestralmente, o con la cadenza all'occorrenza richiesta, risultando formalmente emanati in conformità delle disposizioni statutarie.
Ciò posto, sulla base delle considerazioni innanzi illustrate, la 'trattazione' dei relativi affari non potrà comportare, da parte del consigliere destinatario dell'incarico, l'assunzione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ma potrà solo essere circoscritta alla cura e all'approfondimento delle materie interessate.