Corresponsione dell’indennità di fine mandato da corrispondere alla commissione straordinaria che ha amministrato il comune suddetto dal 14 luglio 2004 al 15 maggio 2005

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Tenuto conto che, nel caso di specie la gestione commissariale è terminata prima dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, normativa con la quale viene previsto all’art.1, comma 719, che l’indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi e tenuto conto altresì che detta normativa, sulla base dei principi generali dell’ordinamento, non dispone che per l’avvenire, ai componenti la commissione straordinaria potrà essere corrisposta l’indennità richiesta anche se la gestione commissariale ha avuto una durata inferiore ai trenta mesi.
Sul punto, si richiamano inoltre le considerazioni espresse in proposito con le circolari n. 5/2000 e n. 4 del 28 giugno 2006, con le quali questo Ministero ribadisce quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all’uopo interpellato, con il parere espresso nell’adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con il quale viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno, come nella fattispecie effettuato

Testo 

Class. 15900/1BIS/82 Roma, 12 agosto 2008

Oggetto: Indennità di fine mandato. Richiesta di parere.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi : indennità di funzione- indennità di fine mandato.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, nel richiamare la precedente risposta di questo Ministero del 13 febbraio 2008, è stata trasmessa una nota del comune di .....con cui vengono richiesti ulteriori chiarimenti in merito alla corresponsione dell'indennità di fine mandato da corrispondere alla commissione straordinaria che ha amministrato il comune suddetto dal 14 luglio 2004 al 15 maggio 2005.
Al riguardo, tenuto conto che, nel caso di specie la gestione commissariale è terminata prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, normativa con la quale viene previsto all'art.1, comma 719, che l'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi e tenuto conto altresì che detta normativa, sulla base dei principi generali dell'ordinamento, non dispone che per l'avvenire, ai componenti la commissione straordinaria potrà essere corrisposta l'indennità richiesta anche se la gestione commissariale ha avuto una durata inferiore ai trenta mesi.
Sul punto, si richiamano inoltre le considerazioni espresse in proposito con le circolari n. 5/2000 e n. 4 del 28 giugno 2006, con le quali questo Ministero ribadisce quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con il quale viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno, come nella fattispecie effettuato.