Cause ostative alla candidatura.Sindaco condannato con sentenza militare nel periodo in cui prestava servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Territorio e autonomie locali
31 Luglio 2008
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

Difficile configurabilità della causa di incandidabilità, in quanto il comportamento da cui è scaturita la condanna non appare riconducibile nella categoria residuale di cui alla lettera c) dell’art. 58 Tuoel. Il rinvio operato da tale ultima disposizione appare, infatti, riferito alle condanne con pena superiore ai sei mesi di reclusione per reati commessi contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II, del libro secondo del codice penale. La condanna dell’amministratore de quo è connessa, viceversa, al compimento di reati esclusivamente “militari” poiché costituiti da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato nella legge penale comune (Art. 37 del Codice Penale Militare/Libro Primo/Titolo III), e, pertanto, non assimilabile a reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale comune. Per quanto riguarda l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 4 del citato Testo Unico, in quanto l’amministratore interessato risulta essere rinviato a giudizio in un procedimento penale in cui la parte offesa è proprio il comune di ....., si conviene che l’eventuale costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità atteso che l’azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall’ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.

Testo 

Class.15900/TU/00/58
Quesito su 12): Cause ostative all'espletamento del mandato elettivo – 12.1 Elettorato passivo: decadenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza di un'ipotesi di incandidabilità nei confronti del sindaco di ....., in quanto condannato, con sentenza della Corte Militare di Appello di Roma del 24 maggio 1989, a mesi 9 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 173 e 186 del codice militare di pace, nel periodo in cui prestava servizio nell'Arma dei Carabinieri.
L'art. 58, comma 1, lett. c) del T.U.E.L. prevede che non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi dai reati indicati nella lettera b) dello stesso articolo.
Premesso quanto sopra, si concorda con quanto espresso da codesta Prefettura sulla difficile configurabilità della causa di incandidabilità de quo, in quanto il comportamento da cui è scaturita la condanna non appare riconducibile nella categoria residuale di cui alla lettera c) dell'art. 58 Tuoel. Il rinvio operato da tale ultima disposizione appare, infatti, riferito alle condanne con pena superiore ai sei mesi di reclusione per reati commessi contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II, del libro secondo del codice penale.
La condanna dell'amministratore de quo è connessa, viceversa, al compimento di reati esclusivamente 'militari' poiché costituiti da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato nella legge penale comune (Art. 37 del Codice Penale Militare/Libro Primo/Titolo III), e, pertanto, non assimilabile a reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale comune.
Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del citato Testo Unico, in quanto l'amministratore interessato risulta essere rinviato a giudizio in un procedimento penale in cui la parte offesa è proprio il comune di ....., si conviene che l'eventuale costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità atteso che l'azione civile così fatta valere è accessoria al processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame, che concerne solo liti civili ed amministrative.