Titolo di città – Potestà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Territorio e autonomie locali
11 Agosto 2008
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Concessione del titolo di Città – Potestà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ricorre la potestà della regione a Statuto Speciale che abbia legiferato in materia di propria competenza. Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 5 della Legge Costituzionale n. 2/1993, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata riconosciuta la potestà legislativa primaria in materia di “ordinamento e circoscrizione di comuni” ed essa ha legiferato anche sul titolo di città.

Testo 

In relazione alla nota XXXXXXX, con la quale codesto Ufficio ha chiesto elementi di valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento regionale di concessione del titolo di città al Comune di XXXXXX, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, si formulano, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni. Come è stato, opportunamente ricordato, il legislatore statale ha disciplinato la materia concernente la concessione del titolo di città 'ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza' prevedendo che tale attribuzione onorifica venisse conferita con Decreto del Presidente della Repubblica (L. n. 13/1991, art. 1 comma 1- lettera e), su proposta del Ministro dell'Interno (D.lgs. n. 267/2000, art. 18). Occorre, però, rilevare che, nel caso di specie, tale disciplina subisce eccezioni in considerazione delle peculiari attribuzioni riconosciute alle Regioni a statuto speciale. Al riguardo si precisa che l'art. 5 della legge Costituzionale n. 2/1993 ha modificato lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) riconoscendo a tale soggetto istituzionale potestà legislativa primaria in materia di 'ordinamento e circoscrizione dei Comuni'. Le statuizioni normative introdotte nello statuto da legge di pari rango costituzionale, che per il principio della gerarchia delle fonti si ritiene debbano prevalere sui precetti statuali e la cui valenza è stata, peraltro, confermata dalla recente giurisprudenza della Consulta (cfr. sent. C. Cost. n. 373/2007), consentono alla regione Friuli di esercitare in materia di ordinamento degli enti locali la propria iniziativa legislativa esclusiva. Peraltro le disposizioni contenute nelle leggi statali trovano applicazione nella regione a statuto speciale solo se questa non ha legiferato in materia in forza della già ricordata potestà legislativa primaria. Nella fattispecie, l'art. 18 del T.O.U.E.L. non può produrre effetti nel Friuli Venezia Giulia perché la Regione, con L.R. n. 4/2003 recante 'Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole' ha disciplinato il procedimento di concessione del titolo di città stabilendo che 'con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di Città, dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2 (art. 4, comma 1). Tale testo normativo, peraltro, non risulta essere stato impugnato per eventuali eccezioni di incostituzionalità riguardanti i limiti entro i quali deve ritenersi legittima l'iniziativa regionale con riferimento all'ordinamento degli enti locali.