IPOTESI INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI ASSESSORE ESTERNO IN UNA UNIONE DI COMUNE E DI CONSIGLIERE IN UN COMUNE NON FACENTE PARTE DELL'UNIONE.

Territorio e autonomie locali
28 Marzo 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

AI COMUNI SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, I PRINCIPI PREVISTI PER L'ORDINAMENTO DEI COMUNI, IN PARTICOLARE LE NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI. LA CARICA DI CONSIGLIERE E' INCOMPATIBILIE CON QUELLA DI CONSIGLIERE DI ALTRO COMUNE A NULLA RILEVANDO CHE IL COMUNE DOVE L'ASSESSORE ESTERNO DELL'UNIONE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE NON FA' PARTE DELL'UNIONE MEDESIMA.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 28 marzo 2008

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi d'incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un'Unione e quella di consigliere in un Comune.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un'Unione di comuni e quella di consigliere comunale presso un Comune non facente parte della suddetta Unione.
In via preliminare, va considerato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'Unione dei comuni disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'Unione stessa la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'articolo 32, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'. Detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Va, altresì, considerato che ai sensi del citato art. 32, comma 5, del TUEL, alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni ed, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi.
Inoltre, ai fini che qui più interessano, è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TUEL, 'Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali, . le unioni di comuni' e, pertanto, all'unione di comuni-ente locale, sarà applicabile la previsione di cui all'art. 65, comma 2, del TUEL, laddove prevede che la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune a nulla rilevando la circostanza che il comune dove l'assessore esterno dell'unione ricopre la carica di consigliere non fa parte dell'unione medesima ciò in quanto quello che rileva ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità in questione è proprio l'alterità degli enti locali presso i quali il medesimo soggetto ricopre le cariche de quibus.
Tale cumulo di incarichi, contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non potrà sussistere, e, pertanto, il consigliere comunale/assessore esterno dovrà optare per il mantenimento di una sola carica.