Aspettativa dottorato di ricerca (comandante polizia locale) - Applicazione art. 12, CCNL del 14.9.2000.

Territorio e autonomie locali
7 Marzo 2008
Categoria 
15.03.07 Aspettativa
Sintesi/Massima 

Legittimità fruizione (per partecipazione dottorato di ricerca) aspettativa retribuita e conservazione trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, luce art. 52, comma 57, L. n 448 del 28.12.2001(integrativo suddetto art. 12).

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alle determinazioni assunte da un Comune che, nell'incertezza delle fonti che parrebbero imporre all'ente l'onere di retribuire il dipendente in aspettativa, ha, con deliberazione di Giunta n. 6 del 14 gennaio 2008, formulato un atto di indirizzo con il quale ha disposto che l'aspettativa concessa al Comandante della polizia locale per la partecipazione ad un dottorato universitario di ricerca di durata triennale ha natura di aspettativa per motivi di studio, e quindi, in applicazione dell'art. 12 del CCNL del 14 settembre 2000, non ha riconosciuto il diritto agli assegni per tutta la durata del corso.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che l'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n 448, che ha integrato l'art. 2 della legge n. 476/1984, dispone che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale, e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
La norma 'de qua' prosegue disponendo che 'qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti'. La medesima norma, inoltre, prevede che il periodo di congedo straordinario sia utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ciò posto, si rammenta che per i dipendenti degli enti locali, la materia risulta disciplinata dall'art. 12 del CCNL 14.9.2000, concernente l'aspettativa non retribuita per dottorato e ricerca, sulla quale, com'è noto, è intervenuta la dichiarazione congiunta n. 23 al CCNL 22.1.2004. Con tale dichiarazione le parti hanno concordato nel ritenere che la disciplina contrattuale di cui al citato art. 12 è stata integrata, in senso migliorativo, dal predetto art. 52, comma 57, attraverso il riconoscimento di un più ampio diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita per il dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, possono accogliere le istanze dei propri dipendenti ove venga accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.
La ratio di tale dichiarazione, che ha valore di impegno tra le parti, è quella di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti locali e gli altri soggetti destinatari della norma di legge. Invero, il legislatore ha voluto costituire un 'favor' per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non solo la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico (Cfr. Trib. Caltagirone, sez. lavoro, 11.5.2004).
Tuttavia occorre rilevare che detta normativa sembra porre una condizione, cioè quella del conseguimento del dottorato di ricerca. Infatti, la medesima norma prescrive che se nei due anni successivi al conseguimento di detto dottorato il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessa per volontà del dipendente, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Nulla, invece, viene disposto nell'ipotesi in cui il dipendente non consegua detto titolo.
Relativamente alle considerazioni suesposte, si ritiene quindi che le determinazioni assunte dal comune in questione non risultino conformi alle soprarichiamate disposizioni contrattuali dettate in materia.