AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON SPETTA L'INDENNITA' DI FUNZIONE MA I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 5 , COMMA 2, D.M. 119/2000
Class. n.15900/TU/82 Roma, 21 marzo 2008
OGGETTO: Indennità di carica presidente del consiglio comunale.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
Economico – Compensi: indennità.
Si fa riferimento alla nota sopracitata, con la quale è stata trasmessa una nota dei consiglieri dei gruppi di opposizione del comune di ....., con la quale chiedono chiarimenti in merito alla indennità di funzione attribuita al Presidente del consiglio comunale.
Si rileva, in proposito, che al suddetto amministratore non spettano compensi diversi da quelli previsti per la sua carica dall'art. 5, comma 2 del D.M. n. 119/2000.
Si rappresenta, che ai fini della determinazione dei compensi degli amministratori locali, va tenuto conto della popolazione che risulta residente nell'ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il consiglio comunale può deliberare la variazione del compenso del presidente nei limiti stabiliti, in caso di aumento ai sensi dell'art. 11, comma 3 del citato D.M. 119/2000 e, in ogni caso l'incremento del beneficio in oggetto non deve superare la percentuale di aumento indicata per la classe demografica di ente come da allegata tabella 'D' del citato D.M..
Peraltro, si soggiunge che non appare praticabile una previsione statutaria che riconosca in favore del presidente del consiglio comunale una indennità di funzione derogando a quanto stabilito dal citato D.M. 119.
Lo status ed il trattamento economico degli amministratori locali sono espressamente disciplinate dal Capo IV del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui non è consentito introdurre in materia, salvo che non sia espressamente previsto per legge, nuove o diverse disposizioni come quella ipotizzata dall'amministrazione in oggetto.
Il suddetto orientamento trova conferma nella modifica del Titolo V della Costituzione che, all'art. 117, secondo comma lett. p), attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di 'legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane'.