Possibilità procedere (ente con popolazione inferiore 2000 abitanti) copertura posto vacante (istruttore Cat. C1) mediante mobilità volontaria dipendente altro comune (sensi art. 30, D.Lgs. n. 165/2001).

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Equivalenza o meno, attivazione mobilità (per suddetta copertura finalizzata garantire il normale funzionamento ufficio lavori pubblici) ad assunzione e quindi soggetta ai limiti dell’art. 3, comma 121, L. n. 244/2007.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, ha rappresentato la necessità di dover procedere alla copertura del posto vacante di istruttore Cat. C1, Area Tecnica, onde garantire il normale funzionamento dell'ufficio lavori pubblici attualmente affidato ad un soggetto esterno mediante incarico ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000. Poiché l'Ente intende coprire il citato posto mediante mobilità volontaria di un dipendente di altro comune, ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001, ha chiesto di conoscere se la mobilità equivalga ad assunzione e quindi soggetta ai limiti dell'art. 3, comma 121 della legge n. 244/2007.
Al riguardo, si precisa che seppure le disposizioni contenute nel DPCM 15 febbraio 2006, con il quale sono stati fissati i criteri e i limiti per le assunzioni tempo indeterminato negli enti locali per gli anni 2005, 2006 e 2007, sono state disapplicate con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006, si deve ritenere tuttora sussistente il principio affermato all'art. 7 che dispone quanto segue: 'la mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazioni delle assunzioni, mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economico-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo'.
Alla luce della suesposta disposizione, si ritiene quindi che codesto Ente possa procedere alla copertura del posto in questione mediante esperimento della mobilità, tenuto conto che la stessa si effettua tra enti soggetti alle limitazioni poste dal richiamato DPCM 15/2/2006.
Per quanto attiene alla corretta applicazione del comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, come integrato dal comma 121 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, sembrerebbe potersi sostenere che il legislatore con la modifica apportata abbia inteso fornire un elemento di flessibilità utilizzabile da quegli enti che si trovino nella necessità di garantire inderogabili esigenze funzionali dei servizi.
Difatti, l'integrazione al richiamato comma 562, consente di derogare sia al limite della spesa e sia alla data della cessazione che, quindi, non necessariamente deve essersi verificata nell'anno precedente, purché le suddette deroghe oltre ad essere analiticamente motivate dagli organi dell'ente e accertate dai revisori contabili, come prescritto dall'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, assicurino il rispetto delle condizioni poste dalla norma stessa:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.