Contratto di somministrazione lavoro - Applicabilità divieto rinnovo contratto con stesso lavoratore - Finanziaria 2008.

Territorio e autonomie locali
25 Marzo 2008
Categoria 
15.02.02 Lavoro interinale
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione (sia per esigenze straordinarie che ordinarie) suddetta tipologia contrattuale, luce modifiche apportate all’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, da art. 3, comma 79, L. n. 244/2007).

Testo 

Con una nota, un Ente, nel rappresentare l'esigenza di ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro sia per esigenze straordinarie e sia per quelle ordinarie, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione di tale tipologia di contratto alla luce delle modifiche apportate all'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 ad opera dell'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007. In particolare, ha chiesto di conoscere se il divieto di rinnovo del contratto con lo stesso lavoratore si applica anche nel caso di lavoro somministrato, tenuto conto che il contratto che l'amministrazione pubblica stipula con l'agenzia di somministrazione non contiene l'indicazione nominativa dei lavoratori somministrati; se tale tipologia di contratto possa essere utilizzato per le assunzioni negli uffici di stretta collaborazione dell'organo politico ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 36 come novellato dal richiamato art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007, riafferma il principio che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo che ricorrano i limitati presupposti previsti nel medesimo art. 36, ovvero esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali, lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del fondo delle aree sottosviluppate. Il comma 2 del medesimo articolo, pone il divieto assoluto di rinnovo del contratto o di utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
La norma in esame è dunque precettiva e non risulta derogabile, né suscettibile di interpretazioni estensive.
D'altro canto, l'intento del legislatore è quello di evitare il formarsi di nuove forme di precariato dopo che con la legge n. 296/2006, si è avviato il processo di progressiva 'stabilizzazione' del personale con rapporti di lavoro a termine proseguito con le disposizioni contenute nella legge 244/2007, finalizzato ad eliminare situazioni di precariato che si protraevano anche per lunghi periodi.
Ciò premesso, per quanto attiene all'ambito applicativo del citato articolo 36, si fa presente che tale previsione non può che essere circoscritta alla sfera del lavoro flessibile di tipo subordinato, tra cui è annoverato il rapporto di lavoro a tempo determinato e il contratto di somministrazione, secondo l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in risposta ad analogo quesito, condiviso da questo Ministero.
Nell'ambito della somministrazione, quindi, mentre il contratto di tipo commerciale che si instaura tra l'Agenzia di somministrazione e l'Amministrazione non soggiace ai limiti temporali o alla stagionalità richiesti dall'articolo in esame, diversamente l'utilizzazione del lavoratore somministrato è soggetto ai limiti temporali o alla stagionalità specificata dalla disposizione. Per cui, è necessario che in sede di stipula del contratto, si preveda che la somministrazione di personale deve avvenire nel rispetto dei tempi o della causalità prevista dal nuovo art. 36.
Appare del tutto evidente che il divieto posto dal comma 2 del più volte citato art. 36, trova applicazione anche nel caso del lavoro somministrato e poiché, è un divieto assoluto come sopra precisato, si applica in tutte le fattispecie indipendentemente dal fatto che si tratti di un contratto da stipularsi per le stesse esigenze o per esigenze diverse.
Per quanto attiene alla possibilità di ricorrere al contratto di somministrazione per gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, si ritiene di dover fornire risposta negativa data la particolare natura del rapporto che si instaura tra il personale facente parte del predetto ufficio e gli organi di governo che per la delicatezza dei compiti affidati al personale in questione, richiede la sussistenza di un rapporto di natura fiduciaria.
L'elemento fiduciario sarà, pertanto, determinante nell'individuazione dei dipendenti o nella scelta dei collaboratori, a parità di requisiti attitudinali e professionali.
Si deve precisare, inoltre, che ai sensi del succitato art. 90, l'ente locale ha facoltà di prevedere nel proprio regolamento la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Tale comma, pertanto, prevede, in primo luogo, la necessità di una specifica previsione regolamentare e, in secondo luogo, che i componenti di detti uffici siano dipendenti dell'ente, fatta salva la possibilità di ricorrere all'assunzione di collaboratori esterni solo per gli enti in condizioni di equilibrio finanziario.
Relativamente alla necessità di prevedere tali figure nella dotazione organica, si ritiene che una volta che l'ente decida di istituire detto ufficio debba provvedere altresì, sempre in sede regolamentare, a determinarne la composizione e a prevedere in dotazione organica i relativi posti. Per quanto attiene alla consistenza numerica dell'ufficio stesso, si fa presente che in assenza di specifiche indicazioni da parte della norma di riferimento, il criterio da seguire sia quello della ragionevolezza, ovvero si ritiene che dovrà essere composto da un numero di persone congruo al perseguimento delle finalità proprie, anche in relazione alle dimensioni dell'ente. E' da tenere presente, in ogni caso, che la spesa da sostenersi per tale personale deve essere inclusa tra le spese di personale ai fini del contenimento delle stesse, conformemente alle disposizioni dettate in materia dalle leggi finanziarie degli ultimi anni.