Legittimità svolgimento (per conto enti non aderenti) suddetto servizio, attesa previsione nell’art. 4 dell’atto costitutivo consorzio medesimo -
Necessità o meno, specifico accordo di convenzione, anche in considerazione problematica relativa legittimità elevazione contravvenzioni a codice strada.
Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione della scrivente, al fine dell'acquisizione di un parere, quanto segnalato da due Consiglieri di minoranza di un Comune che a causa della carenza di organico e per motivi indispensabili e urgenti, ha ritenuto, per il periodo estivo, di avvalersi ai sensi dell'art. 4, c. 4 della legge n. 65/86, del servizio di polizia locale di un Consorzio al quale il Comune non aderisce.
In particolare, l'Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto di conoscere se la decisione assunta dal citato Comune possa ritenersi conforme alle disposizioni ex art 4 della legge n. 65/86; se il Consorzio possa svolgere il servizio di polizia locale per conto di comuni non aderenti, come previsto dall'art. 4 dell'atto costitutivo del consorzio medesimo, o se, invece, sia necessario uno specifico accordo di convenzione anche in considerazione della problematica relativa alla legittimità dell'elevazione di contravvenzioni al codice della strada.
Al riguardo, acquisito in merito alla questione rappresentata il parere del Dipartimento della P.S., ed esaminata la documentazione allegata, si ritiene necessario formulare alcune osservazioni.
In primo luogo la norma di cui all'art. 4, della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, norma alla quale si ispira il comune in questione, prevede al comma 4, lett. c), la possibilità che il regolamento comunale del servizio di polizia municipale adottato da ogni comune singolo o associato, contenga disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, che le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate. Di esse, a norma dello stesso art. 4, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.
Dalla richiamata normativa si evince, pertanto, che le missioni o servizi esterni degli addetti alla polizia municipale sono consentiti nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento del servizio di polizia municipale e, devono comunque trovare la loro disciplina in preventivi accordi tra le amministrazioni.
Nel caso in esame, non si ravvisa la sussistenza di tali presupposti ed inoltre, dalla documentazione pervenuta risulta che con l'atto deliberativo l'Ente in questione ha inteso 'acquisire il servizio' dal Consorzio prevedendo apposito pagamento.
Su tale aspetto, si osserva che in linea di principio la previsione contenuta nell'art. 4 dell'atto costitutivo del Consorzio che ammette la possibilità di svolgere il servizio di polizia municipale anche a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, non presenta evidenti profili di illegittimità, purché, tuttavia, i servizi richiesti non interessino altri enti locali che essendo dotati di un proprio corpo o servizio di polizia municipale sono tenuti ad assolvere tutte le funzioni d'istituto mediante l'utilizzo dello stesso.
Si deve desumere, quindi, che la possibilità di erogare servizi di polizia municipale, dietro pagamento di un determinato compenso, è consentita nell'esclusivo interesse di privati che organizzano manifestazioni di varia natura e sono preordinate alla tutela di un prevalente interesse degli stessi, per garantire un ordinato svolgimento delle attività in questione.
Da quanto sopra esposto, si rileva quindi l'urgenza di provvedere a regolarizzare la situazione nei sensi indicati dalla sopradescritta normativa.
Si osserva, inoltre, che l'assenza di uno specifico accordo crea indubbi problemi anche per quanto riguarda i soggetti abilitati all'elevazione delle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada, come rilevato dal Difensore civico regionale.
A tal fine, torna utile richiamare l'art. 12 del Codice della strada, D.Lgs. n. 285/92, disciplinante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, che individuando i soggetti cui spetta l'espletamento di detto servizio, menziona espressamente, tra gli altri, solo i corpi e servizi di polizia municipale. Peraltro, si rammenta che anche l'art. 208 del medesimo codice nel disporre in merito ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, prevede che la ripartizione dei proventi medesimi tra regioni, province e comuni, venga effettuata a seconda che le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
Conseguentemente, la mancanza di un apposito atto di convenzione o accordo tra le amministrazioni rende l'accertamento della violazione da parte di un agente fuori dal comune di appartenenza suscettibile di annullamento. Ciò in quanto, come noto, la legge n. 65/1986 limita l'ambito di competenza per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale a quello dell'ente di appartenenza e, come più volte sostenuto in passato dallo scrivente Ufficio, su conforme avviso espresso dal Dipartimento di P.S., tale limite è superabile solo in presenza di un atto di convenzione tra comuni per lo svolgimento associato delle predette funzioni, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000. In tal caso, infatti l'ambito di competenza si estende ricomprendendo il territorio dei comuni convenzionati, e legittimando, nell'ambito dello stesso, l'espletamento di tutte le funzioni di polizia municipale.