ai componenti della commissione elettorale circondariale, costituita presso il comune di Giulianova, non va corrisposto alcun emolumento, tranne il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Prot.15900/TU/00/82 Roma, 05/03/08
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito in merito all'applicazione della riduzione del 10% sulle indennità previste per i componenti della commissione elettorale circondariale.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto il parere di questo Ministero in merito alla richiesta pervenuta dal comune di .....sulla questione indicata in oggetto.
Al riguardo, si rappresenta che, come noto, l'art. 2, comma 30, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), ha disposto che l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Pertanto, ai componenti della commissione elettorale circondariale, costituita presso il comune di ......, non va corrisposto alcun emolumento, tranne il rimborso delle spese di viaggio sostenute.