PER LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA NON E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DEI PERMESSI DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 79/TUOEL.
Prot. n.15900/TU/00/79 Roma, 01.04.2008
OGGETTO: Art. 79 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico: - permessi e licenze.
E'Chiesto di conoscere se la disciplina dei permessi, recata dal 4° comma dell'art. 79 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sia estensibile alla figura del Presidente del Consiglio della Comunità Montana.
Si premette che, l'art. 79 del T.U.E.L., richiamato, definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente, stabilendo che i lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che tale diritto comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientra al posto di lavoro.
Relativamente all'amministratore in argomento, si richiamano le disposizioni dell'art. 79, comma 1, del suddetto T.U. che prevedono, per i componenti dei consigli delle comunità montane, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. In aggiunta alle predette assenze, il comma 5 del medesimo art. 79 consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare, quindi, anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione
Nella fattispecie in esame, pertanto, al presidente del consiglio di codesta comunità montana non potrà riconoscersi il beneficio dei permessi previsti dal 4° comma dell'art. 79, tenuto conto che l'elencazione degli amministratori in esso recata ha, infatti, carattere tassativo e non consente l'estensione in via analogica, a figure non espressamente indicate dalla norma.