Il sindaco, ai sensi dell’art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n. 267/2000, ha facoltà di delegare le funzioni di ufficiale di governo, di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, nonché dell’art. 14 del d. lgs.vo n. 267/2000, al presidente del consiglio circoscrizionale ove siano costituiti gli organi di decentramento comunale.
Nei casi in cui gli stessi non siano stati costituiti per scelta dell’ente, o non possano essere costituiti ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs.vo n. 267/2000, le funzioni in parola posso essere delegate ad un consigliere, per l’ambito territoriale di un quartiere od una frazione.