Qualora un ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti abbia modificato il proprio statuto prevedendo la figura del Presidente del Consiglio comunale, si ritiene che l’elezione di tale figura debba intervenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.
Sono stati posti alcuni quesiti volti a conoscere se un ente, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, debba provvedere con immediatezza ad eleggere il presidente del consiglio comunale, in esecuzione delle novellate disposizioni statutarie, tenuto conto che esse devono considerarsi ormai entrate in vigore in quanto decorsi i prescritti (art. 6, comma 5, ultimo capoverso T.U.E.L. n. 267/2000) trenta giorni di affissione all'albo pretorio delle stesse, e che non è stata adottata una apposita disciplina transitoria finalizzata a regolamentare il passaggio dal pregresso regime finora applicato, a quello nuovo, nella materia considerata.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, ultimo capoverso del T.U.E.L. n.267/2000, "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio".
La norma in esame prevede che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di istituire la figura del presidente del consiglio mediante un'apposita scelta statutaria.
Va evidenziato che tale disposizione si colloca sistematicamente nell'ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni "con popolazione superiore a 15.000 abitanti", prevede testualmente che il presidente è "eletto ... nella prima seduta del consiglio'.
Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l'istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento, 'tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge, e quest'ultima non può stabilirne anticipatamente la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di circostanze preventivamente previste in via generale ed astratta come suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli elettori'(Consiglio di Stato, Parere n. 1016/2008).
Sulla base di quanto qui indicato, in conformità ad un principio di coerenza giuridica per cui l'imputazione ad un nuovo soggetto (presidente del consiglio) di funzioni di competenza del sindaco in carica può avere luogo soltanto una volta esaurito il mandato elettorale, si ritiene che in codesto ente l'elezione del presidente del consiglio, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate, non possa che avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.