L’art. 5, comma 7, prevede che con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale variabile al variare delle dimensioni demografiche dell’ente. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.