Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24.12.2007 anche gli enti locali devono effettuare (entro il termine di 36 mesi) una ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie, direttamente detenute, o che intenda detenere attraverso la costituzione di una nuova società, valutando, caso per caso, sulla base dell’oggetto sociale, se la propria partecipazione sia vietata ex lege - nell’ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi “non inerenti”, ossia non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali-, o se invece sia legislativamente consentita - nel caso di produzione di servizi di interesse generale, o di servizi di committenza o di centrali di committenza (conforme, Corte dei Conti Sez. reg. Veneto delibera n. 16/2010)
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
La procedura di dismissione deve essere avviata entro il termine fissato dalla legge, ma non è obbligatorio completarne l’iter” entro la stessa data. (Corte dei Conti, Sez. reg. Puglia, n. 100/2009 del 14 ottobre 2009).
Riguardo all’individuazione delle attività strumentali ex art. art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1 della L. 4 agosto 2006, n. 248, occorre, distinguere le società chiamate a svolgere un servizio pubblico locale rivolto direttamente non agli enti pubblici azionisti, bensì ai cittadini-utenti che fruiscono del servizio pubblico (come avviene, ordinariamente, per un concessionario di pubblici servizi, preposto proprio a rendere il servizio agli utenti in luogo della P.A. cui tale compito spetterebbe, dalle società strumentali al perseguimento dei fini istituzionale dell’ente, ovvero, quando “l’attività che sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società, per corroborare le funzioni di competenza di tali amministrazioni pubbliche (nella specie, enti locali territoriali) secondo l’ordinamento amministrativo, ad es. riorganizzando un servizio dell’ente pubblico” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, Sentenza n. 788/2007; cfr. anche TAR Lazio, Sez. II, sentenza 5 giugno 2007, n. 5192).
Per la definizione delle “funzioni amministrative di natura pubblicistica dell’ente”, il d. l. 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 14, comma 27, prevede che sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che richiama, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 13 del d. lgs.vo n. 267/2000.
Spetta, però all’ente locale il “ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, … ed il compito di valutare le necessità di quest’ultima e di soddisfarle, nel rispetto delle compatibilità di natura gestionale e finanziaria”. La definizione delle finalità istituzionali va, quindi, ricercata principalmente nello statuto che, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente, delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente, ed indica, oltre i fini istituzionali “tipici”, le finalità dell’azione amministrativa, nonché nella stessa struttura del bilancio dell’ente, e precisamente dalle funzioni - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate - e dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente)”. (Corte dei Conti sez. regionale per il Veneto 100/PAR/2009 del 14 ottobre 2009)
Poiché l’inquadramento di una nuova partecipazione societaria rientra in una valutazione discrezionale dell’ente, “la scelta dell’intervento pubblico nell’economia locale è elettivamente demandata, ai sensi del comma 28 dell’art.3 del d.lgs.vo n. 244/2007, all’organo consiliare, nella sua qualità di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.