Assessore esterno

Territorio e autonomie locali
17 Gennaio 2011
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, lo statuto, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, può prevedere la nomina di assessori esterni al consiglio comunale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute consiliari così come l’assessore-consigliere e, se autorizzati, possono intervenire nella discussione, sia in relazione a materie di propria competenza, sia a materie di competenza di un altro assessore, senza diritto di voto.

Testo 

Alcuni consiglieri del comune di . hanno formulato un quesito relativo alla figura dell'assessore esterno. Al riguardo, è opportuno precisare preliminarmente che la nomina di assessori esterni all'assemblea nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, può essere prevista dallo statuto, facendo parte del contenuto facoltativo dello stesso. Pertanto, nei comuni di siffatta entità demografica la figura dell'assessore scelto al di fuori del novero dei consiglieri esiste soltanto se recepita da apposita norma statutaria. Lo statuto del Comune di . ha recepito le indicazioni formulate dal d.lgs.vo n. 267/2000 ed ha, quindi, previsto, all'art. 53, comma 2, che 'Il Sindaco può nominare Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere '. Ciò premesso, si ritiene che, come previsto dall'art. 63 dello statuto del comune di ., la potestà di dirigere i lavori spetti al sindaco in qualità di presidente del consiglio, che può valutare l'ammissibilità dell'intervento dell'assessore 'non consigliere' nel dibattito che si svolge in seno al consiglio comunale. Si osserva, peraltro, che la norma non pone alcuna distinzione tra assessore 'esterno al consiglio' ed assessore-consigliere anche per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni del consiglio, potendo, se autorizzato, intervenire nella discussione, sia in relazione a materie di propria competenza, sia a materie di competenza di un altro assessore, qualora sia stato a ciò incaricato dal sindaco. Naturalmente l'assessore, se non è anche consigliere, non può esprimere il voto. Per quanto concerne il funzionamento del consiglio, si ricorda che in qualsiasi momento può essere richiesto il conteggio del numero legale dell'assemblea.