La possibilità da parte del Presidente del Consiglio di una preventiva valutazione dell’oggetto della mozione, al fine di inserirla o meno nell’ordine del giorno, va esercitata tenendo in considerazione il potere “sovrano” delle assemblee politiche al quale spetta di decidere, in via pregiudiziale, sull’ammissibilità della discussione sugli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
E' stato posto un quesito in merito all'inserimento nell'ordine del giorno del consiglio comunale di una mozione presentata da un gruppo consiliare.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 43, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 riconosce ai 'consiglieri comunali e provinciali' il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, stabilendo che 'hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni'.
La dottrina definisce le 'mozioni' quali atti approvati dal Consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio.
Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004, individua la mozione quale 'istituto a contenuto non specificato . , trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di 'introduzione ad un dibattito' che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione'.
Pertanto, alla luce della dottrina e della giurisprudenza segnalata, a differenza della interrogazione e dell'interpellanza a cui rispondono il Sindaco e la Giunta, la mozione è diretta al Consiglio comunale che deve esprimersi nelle forme della deliberazione, rappresentando una forma di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000.
Ciò posto, si fa rilevare che il funzionamento dei consigli '. nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento' (art. 38 del d.lgs.vo n. 267/2000).
Codesto comune ha disciplinato la materia in oggetto all'art.14 del regolamento.
La lettura della previsione regolamentare non appare porre limiti all'oggetto della mozione, in quanto la stessa può essere '. riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo . '.
Per altro verso, in base allo stesso regolamento - art. 14, comma 6 -, la mozione può avere un oggetto molto ampio nel caso di una risposta 'non soddisfacente' ad un'interpellanza posta al Sindaco ('L'interpellanza consiste in una domanda, posta al Sindaco, per conoscere i motivi od i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione').
Tutto ciò premesso, in assenza di previsioni normative e regolamentari, la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di una preventiva valutazione dell'oggetto della mozione, al fine di inserirla o meno nell'ordine del giorno, va esercitata tenendo in considerazione il potere 'sovrano' delle assemblee politiche (T.A.R. per la Puglia sent. ult. cit.) al quale spetta di decidere, in via pregiudiziale, sull'ammissibilità della discussione sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.