APPLICAZIONE ARTT. 65, COMMA 3 45, COMMA 2 TUOEL. -TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE, SOSPESO, DA UN CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE.

Territorio e autonomie locali
28 Gennaio 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L'ART. 65, COMMA 3 TUOEL STABILISCE CHE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE DEL COMUNE. IL CONSIGLIERE SUBENTRANTE POTRA' ESERCITARE LA FACOLTA' DI OPZIONE PER L'UNA O L'ALTRA CARICA CHE INTENDE CONSERVARE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/65 Roma, 28 GENNAIO 2011

OGGETTO: Comune di... Quesito relativo all'applicazione degli articoli 65, comma 3 e 45, co. 2 T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di una causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 65, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per un consigliere circoscrizionale che è chiamato, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del medesimo T.U.O.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere comunale sospeso ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L., in quanto sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con la medesima nota è stato inoltre rappresentato che da un lato il consigliere subentrante ha comunicato al consiglio circoscrizionale di non poter svolgere le funzioni di consigliere circoscrizionale per tutto il periodo necessario allo svolgimento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale; dall'altro il consiglio comunale ha proceduto alla sostituzione del consigliere sospeso con il primo dei non eletti della stessa lista e nella stessa seduta ha contestato allo stesso la condizione d'incompatibilità ai sensi dell'art. 65, comma 3, del T.U.O.E.L.
Con la nota in riferimento viene ora posto il quesito in ordine alla possibilità che il carattere temporaneo della supplenza, cui il consigliere subentrante è chiamato, possa escludere che venga in essere l'ipotesi di incompatibilità contestata.
Si osserva in proposito che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del medesimo art. 45.
L'art. 65, comma 3, del medesimo T.U. stabilisce poi che la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
Le cause di incompatibilità, a differenza delle cause d'ineleggibilità, si riferiscono a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale e l'espletamento delle funzioni di consigliere, ed impediscono all'eletto di ricoprire la relativa carica, venendo in rilievo solo al momento in cui la carica è assunta, salvo la possibilità di rimozione della causa d'incompatibilità nei modi e nei termini previsti.
Come segnalato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 23-02-2005, n. 1443), la disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile limite di ordine pubblico a rispetto della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale esigenza dell'ordinamento democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ovvero indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali distinti, discendendone quale conseguenza, in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la - definitiva - decadenza dal pubblico ufficio. In particolare, l'art. 65, comma 3, del d. lgs. n.267/2000, al fine di evitare di vanificare le esigenze di decentramento ed autogoverno perseguite con l'introduzione dei Municipi ed in conformità all'ormai costituzionalizzato principio di sussidiarietà, sancisce che "la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune".
Le cause d'incompatibilità sono tassativamente individuate dal legislatore e sulle stesse è precluso l'esercizio di una lettura interpretativa che ne ampli o ne corregga la portata. Ove il legislatore abbia voluto apportare eccezioni o esclusioni, lo ha fatto con espressa previsione, senza lasciare margini interpretativi.
Nella fattispecie rappresentata il consigliere subentrante potrà comunque esercitare, anche durante la procedura di contestazione avviata dal consiglio, la facoltà di opzione per l'una o l'altra carica che intende conservare, come espressamente previsto dall'art. 69 T.U.O.E.L. nelle ipotesi di incompatibilità sopravvenuta, non essendo sufficiente la dichiarazione resa dall'interessato al consiglio di volersi astenere dall'esercizio delle funzioni di consigliere circoscrizionale per tutto il periodo della supplenza.